Art. 4. Nei casi in cui l'Ufficio centrale italiano (UCI) e' abilitato a risarcire i danni provocati da veicoli abitualmente stazionanti in Slovenia privi di valida copertura assicurativa, la responsabilita' dell'UCI e' limitata ai massimali minimi obbligatori vigenti alla data dell'avvenimento del sinistro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1998 Il direttore generale: Cinti