Art. 4.
  Nei casi  in cui l'Ufficio  centrale italiano (UCI) e'  abilitato a
risarcire i  danni provocati  da veicoli abitualmente  stazionanti in
Slovenia privi  di valida copertura assicurativa,  la responsabilita'
dell'UCI  e' limitata  ai massimali  minimi obbligatori  vigenti alla
data dell'avvenimento del sinistro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1998
                                         Il direttore generale: Cinti