Art. 3.
  Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla
valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
  voto riportato agli esami di maturita': 0,4 punti per ogni punto di
voto a partire da 36 incluso;
  voto della  prova: un punto per  ogni risposta esatta; 0  punti per
schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;
  distinzione  degli  ex  aequo:  si  provvede  alla  estrazione,  in
ciascuna sede di  esame, di una lettera  dell'alfabeto che stabilisca
l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a
parita' di punteggio, la precedenza nella graduatoria.