Art. 3. Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri: voto riportato agli esami di maturita': 0,4 punti per ogni punto di voto a partire da 36 incluso; voto della prova: un punto per ogni risposta esatta; 0 punti per schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate; distinzione degli ex aequo: si provvede alla estrazione, in ciascuna sede di esame, di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parita' di punteggio, la precedenza nella graduatoria.