LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata  "Asalex", a  base  di mesalazina,  della societa'  Chiesi
farmaceutici S.p.a., con sede in  Parma, nelle confezioni 30 supposte
400 mg, A.I.C. n. 027122035, 7 clismi 60 ml 2 g, A.I.C. n. 027122062,
7 clismi  60 ml  4 g,  A.I.C. n.  027122098, risulta  classificata in
classe "C";
  Vista la  domanda del  21 luglio  1997 con  cui la  societa' Chiesi
farmaceutici S.p.a.  chiede la riclassificazione in  classe "A" della
specialita'  medicinale denominata  "Asalex", nelle  confezioni sopra
citate,  rispettivamente ai  prezzi  di  L. 33.600,  L.  38.800 e  L.
77.600,  riallineandosi  al  farmaco  di  riferimento  Asacol,  della
societa' Giuliani S.p.a., con sede in Milano, identico in rapporto al
contenuto  totale di  principio attivo  delle singole  confezioni, ed
avente   la  stessa   forma   farmaceutica  e   la   stessa  via   di
somministrazione;
  Viste  le  proprie  deliberazioni,  assunte  nelle  sedute  dell'11
settembre e  del 23  dicembre 1997,  con le  quali e'  stato espresso
parere   favorevole  alla   classificazione  in   classe  "A"   della
specialita' medicinale "Asalex", nelle confezioni 7 clismi 60 ml 2 g,
7 clismi 60 ml 4 g e 30 supposte 400 mg, rispettivamente ai prezzi di
L. 38.800, L. 77.600 e L. 33.400, I.V.A. compresa;
  Vista  la nota  n. 1693  del 1  febbraio 1998  del Ministero  della
sanita' con cui  si chiede alla societa'  Chiesi farmaceutici S.p.a.,
di  dichiarare se  intende accettare,  per la  specialita' medicinale
"Asalex", limitatamente  alla confezione  30 supposte  da 400  mg, il
prezzo di L. 33.400, I.V.A. compresa;
  Vista la  nota del  2 marzo 1998  della societa'  Chiesi farmaceuti
S.p.a., con  cui la medesima  ha dichiarato di accettare,  per quanto
riguarda la  specialita' medicinale  "Asalex" nella  confezione sopra
citata, il prezzo di L. 33.400, I.V.A. compresa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'  medicinale   denominata  "Asalex",   a  base   di
mesalazina, della  societa' Chiesi  farmaceutici S.p.a., con  sede in
Parma, e' classificata in classe "A", ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle confezioni 7 clismi 60 ml
2 g, A.I.C. n. 027122062, 7 clismi 60 ml 4 g, A.I.C. n. 027122098, 30
supposte 400 mg, A.I.C. n. 027122035, rispettivamente ai prezzi di L.
38.800, L. 77.600, e L. 33.400, I.V.A. compresa.