Art. 10. Il comitato, che assolve temporaneamente le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, provvede a tutti gli atti necessari ad assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della seconda Universita' degli studi di Milano; in particolare compete al comitato: adottare tutti gli atti amministrativi e contabili della seconda Universita' degli studi di Milano; definire, d'intesa con gli organi competenti del secondo Ateneo, criteri e modalita' per l'afferenza del personale della seconda Universita' degli studi di Milano, con particolare riferimento alla presentazione ed all'accoglimento delle opzioni, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto; definire le modalita' ed impartire le opportune disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative, contabili e tecniche della seconda Universita' degli studi di Milano, anche mediante la stipula di accordi con l'Universita' degli studi di Milano; definire, anche mediante apposita convenzione con l'Universita' degli studi di Milano, forme e modi per l'equilibrata distribuzione degli studenti tra i due Atenei, nonche' l'organizzazione di iniziative didattiche interuniversitarie, e la realizzazione in comune di servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca; attivare, quanto prima possibile e comunque almeno centottanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico 2000/2001, le procedure per la costituzione degli organi di governo della seconda Universita' degli studi di Milano. Il presidente del comitato ordinatore esercita, a tutti gli effetti, le funzioni di legale rappresentante della seconda Universita' degli studi di Milano. Per funzioni ed atti determinati egli puo' delegare singoli componenti del comitato ordinatore.