Art. 10.
  Il  comitato, che  assolve temporaneamente  le funzioni  del senato
accademico e del  consiglio di amministrazione, provvede  a tutti gli
atti  necessari ad  assicurare l'avvio  ed il  regolare funzionamento
della  seconda  Universita' degli  studi  di  Milano; in  particolare
compete al comitato:
  adottare tutti  gli atti  amministrativi e contabili  della seconda
Universita' degli studi di Milano;
  definire, d'intesa  con gli  organi competenti del  secondo Ateneo,
criteri  e  modalita' per  l'afferenza  del  personale della  seconda
Universita' degli  studi di Milano, con  particolare riferimento alla
presentazione ed all'accoglimento delle opzioni, ai sensi dell'art. 5
del presente decreto;
  definire le  modalita' ed  impartire le opportune  disposizioni per
l'organizzazione ed il  funzionamento delle strutture amministrative,
contabili e tecniche della seconda Universita' degli studi di Milano,
anche mediante la stipula di accordi con l'Universita' degli studi di
Milano;
  definire,  anche mediante  apposita  convenzione con  l'Universita'
degli studi di  Milano, forme e modi  per l'equilibrata distribuzione
degli  studenti  tra  i   due  Atenei,  nonche'  l'organizzazione  di
iniziative  didattiche  interuniversitarie,  e  la  realizzazione  in
comune di servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca;
  attivare,  quanto prima  possibile  e  comunque almeno  centottanta
giorni prima dell'inizio dell'anno accademico 2000/2001, le procedure
per la costituzione degli organi di governo della seconda Universita'
degli studi di Milano.
  Il  presidente  del  comitato  ordinatore  esercita,  a  tutti  gli
effetti,  le   funzioni  di   legale  rappresentante   della  seconda
Universita' degli studi  di Milano. Per funzioni  ed atti determinati
egli puo' delegare singoli componenti del comitato ordinatore.