Art. 11. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: ha stipulato con l'Universita' di Milano un accordo di programma in data 11 marzo 1994, ed un successivo accordo integrativo in data 12 gennaio 1996, con i quali ha assunto l'impegno di concedere alla stessa un contributo annuo, per nove anni, nella misura pari al 50% degli oneri per canoni di locazione (sino all'importo massimo, a regime, nspettivamente, di 13,872 e di 6,192 miliardi annui) degli immobili da destinare a sede della seconda Universita', concessi in locazione dagli enti di previdenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; ha disposto a favore della Universita' degli studi di Milano, per la seconda Universita' degli studi di Milano, l'assegnazione straordinaria di 3.532.300.000 (cap. 1256 R.'94) e di 20.900.000.000 (cap. 1256 R.'97), a valere sulle disponibilita' finanziarie per la programmazione, al fine di assicurare una specifica dotazione di fonti, una tantum, per l'avvio ditale nuova istituzione. Con separato provvedimento, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica disporra', a favore della seconda Universita' degli studi di Milano, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario.