Art. 11.
  Il  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica:
  ha stipulato con l'Universita' di Milano un accordo di programma in
data 11 marzo  1994, ed un successivo accordo integrativo  in data 12
gennaio  1996, con  i quali  ha assunto  l'impegno di  concedere alla
stessa un contributo  annuo, per nove anni, nella misura  pari al 50%
degli  oneri per  canoni di  locazione (sino  all'importo massimo,  a
regime, nspettivamente,  di 13,872 e  di 6,192 miliardi  annui) degli
immobili da destinare  a sede della seconda  Universita', concessi in
locazione dagli  enti di previdenza,  in relazione a  quanto previsto
dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  ha disposto a  favore della Universita' degli studi  di Milano, per
la  seconda   Universita'  degli  studi  di   Milano,  l'assegnazione
straordinaria di 3.532.300.000 (cap.  1256 R.'94) e di 20.900.000.000
(cap. 1256 R.'97),  a valere sulle disponibilita'  finanziarie per la
programmazione,  al fine  di  assicurare una  specifica dotazione  di
fonti, una tantum, per l'avvio ditale nuova istituzione.
  Con  separato provvedimento,  nei limiti  delle disponibilita'  del
proprio  bilancio,  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e   tecnologica  disporra',   a  favore   della  seconda
Universita'  degli   studi  di  Milano,  l'assegnazione   di  risorse
finanziarie aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario.