Art. 12. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di ateneo, al fine di garantire la continuita' del funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative esistenti, la seconda Universita' degli studi di Milano applica, in quanto compatibili, quelli dell'Universita' degli studi di Milano.