Art. 12.
  Fermo  restando   quanto  previsto   dal  presente   decreto,  sino
all'adozione dello statuto di autonomia  e dei regolamenti di ateneo,
al fine di garantire la continuita' del funzionamento delle strutture
didattiche,  scientifiche,   amministrative  esistenti,   la  seconda
Universita'  degli studi  di Milano  applica, in  quanto compatibili,
quelli dell'Universita' degli studi di Milano.