Art. 13.
  Al termine di ciascuno dei primi tre bienni accademici di attivita'
della seconda  Universita' degli studi di  Milano, l'osservatorio per
la valutazione  del sistema  universitario provvedera'  ad effettuare
una  valutazione  dei  risultati  conseguiti, anche  sulla  base  dei
rapporti annuali del nucleo  di valutazione interna dell'Universita',
previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.