Art. 13. Al termine di ciascuno dei primi tre bienni accademici di attivita' della seconda Universita' degli studi di Milano, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Universita', previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.