Art. 5. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il comitato ordinatore di cui all'art. 9 definisce, d'intesa con gli organi competenti della Universita', i criteri e le modalita' per l'afferenza del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo al nuovo Ateneo. L'afferenza, che puo' avvenire anche mediante opzione, deve comunque assicurare alle facolta' ed ai corsi di laurea di cui all'art. 4 una congrua quantita' di personale effettivamente in servizio. Nei casi in cui l'istituzione delle nuove strutture avvenga per sdoppiamento, sono progressivamente attivate le facolta' con i relativi corsi di laurea per le quali sia disponibile almeno il 10%, rispettivamente, dei professori di ruolo e dei ricercatori gia' in servizio presso la facolta' di provenienza, nonche' un congruo numero di personale tecnico e amministrativo che abbia esercitato l'opzione accolta dal comitato ordinatore d'intesa con gli organi competenti della prima Universita', tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche ed amministrative di quest'ultima. Nel caso di facolta' di nuova istituzione, le stesse sono attivate qualora siano presenti cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia. Opportuni accordi tra l'Universita' degli studi di Milano e la seconda Universita' degli studi assicurano l'afferenza alle predette facolta', ai fini della loro attivazione, anche di docenti titolari di insegnamento in anno di corso successivi al primo.