Art. 5.
  Entro trenta giorni dalla  sua costituzione, il comitato ordinatore
di cui all'art. 9 definisce, d'intesa con gli organi competenti della
Universita', i criteri  e le modalita' per  l'afferenza del personale
docente,  ricercatore,  tecnico  e amministrativo  al  nuovo  Ateneo.
L'afferenza, che puo' avvenire  anche mediante opzione, deve comunque
assicurare alle facolta' ed ai corsi  di laurea di cui all'art. 4 una
congrua quantita' di personale effettivamente in servizio.
  Nei casi  in cui  l'istituzione delle  nuove strutture  avvenga per
sdoppiamento,  sono  progressivamente  attivate  le  facolta'  con  i
relativi corsi di laurea per le  quali sia disponibile almeno il 10%,
rispettivamente, dei  professori di ruolo  e dei ricercatori  gia' in
servizio presso la facolta' di provenienza, nonche' un congruo numero
di personale tecnico e  amministrativo che abbia esercitato l'opzione
accolta dal  comitato ordinatore  d'intesa con gli  organi competenti
della  prima Universita',  tenuto  conto  delle esigenze  didattiche,
scientifiche ed amministrative di quest'ultima.
  Nel caso di facolta' di  nuova istituzione, le stesse sono attivate
qualora siano presenti cinque professori  di ruolo, di cui almeno tre
di prima fascia.  Opportuni accordi tra l'Universita'  degli studi di
Milano e  la seconda  Universita' degli studi  assicurano l'afferenza
alle  predette facolta',  ai fini  della loro  attivazione, anche  di
docenti  titolari di  insegnamento  in anno  di  corso successivi  al
primo.