Art. 7. Gli edifici, le strutture scientifiche e didattiche e le loro dotazioni finanziarie, ivi comprese le attrezzature scientifiche e le biblioteche, in uso o di pertinenza delle facolta', corsi di laurea e di diploma scorporati, passano alle rispettive facolta', corsi di laurea e di diploma della seconda Universita' degli studi di Milano. Opportuni accordi tra le due Universita' definiranno altresi' le modalita' di eventuali trasferimenti di attrezzature e risorse finanziarie per i casi di sdoppiamento.