Art. 7.
  Gli  edifici, le  strutture  scientifiche e  didattiche  e le  loro
dotazioni finanziarie, ivi comprese le attrezzature scientifiche e le
biblioteche, in uso o di pertinenza delle facolta', corsi di laurea e
di  diploma scorporati,  passano alle  rispettive facolta',  corsi di
laurea e di diploma della  seconda Universita' degli studi di Milano.
Opportuni  accordi tra  le  due Universita'  definiranno altresi'  le
modalita'  di  eventuali  trasferimenti  di  attrezzature  e  risorse
finanziarie per i casi di sdoppiamento.