Art. 9.
  Entro quindici giorni dalla data  del presente decreto, il Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica provvede,
con proprio decreto, alla  costituzione del comitato ordinatore della
seconda Universita'  degli studi di Milano,  nominandone i componenti
ed il presidente.
  Il comitato  e' composto da dieci  membri tra cui il  presidente, e
resta in  carica fino alla  costituzione del senato accademico  e del
consiglio di  amministrazione e,  comunque, non  oltre il  31 ottobre
2000; in caso di parita' di voto prevale quello del presidente.