Art. 9. Entro quindici giorni dalla data del presente decreto, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato ordinatore della seconda Universita' degli studi di Milano, nominandone i componenti ed il presidente. Il comitato e' composto da dieci membri tra cui il presidente, e resta in carica fino alla costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2000; in caso di parita' di voto prevale quello del presidente.