Allegato ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona del prof. Luigi Berlinguer, nella sua qualita' di Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. e l'Universita' di Milano, nella persona del prof. Paolo Mantegazza, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' di Milano, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1998. Premesso che: il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 331, attuativo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha individuato gli obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli Atenei (art. 1), le istituzioni universitarie sovraffollate, tra le quali l'Universita' di Milano (art. 2) ed i criteri e le modalita' degli interventi (art. 3); in particolare l'art. 3 dispone che il progetto di decongestionamento che l'Ateneo proponente trasmette al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa valutazione tecnica dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulla plausibilita' ed efficacia delle proposte, costituira' la base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1, commi 90 e seguenti, della legge numero 662/1996, e per la definizione e stipula di specifici accordi tra i soggetti interessati, che prevedano le azioni necessarie, i soggetti responsabili delle stesse, le modalita' di reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la equilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, che in caso non fossero adeguati, potranno richiedere inteventi correttivi; l'Universita' di Milano ha predisposto e inoltrato al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il progetto di separazione organica dello stesso Ateneo; l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, cui il predetto progetto e' stato sottoposto, ha trasmesso con la nota n. 356 del 16 aprile 1998 il parere di competenza previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale; si rende pertanto necessario provvedere alla definizione del presente accordo. I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti dell'accordo stesso sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti: il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni; la legge 9 maggio 1989, n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, e successive modificazioni; la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, slla autonomia delle Universita'; la legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla razionalizzazione della finanza pubblica; la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione; la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attivita' amministrativa; il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 26, sulla programmazione del sistema universitario; il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 331, che da attuazione all'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; lo statuto di autonomia dell'Universita' di Milano. Tutto cio' premesso, i predetti componenti, nella loro qualita', convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Oggetto dell'accordo Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le parti firmatarie concordano sulla necessita' delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalita' precisate negli articoli successivi. Le parti medesime si impegnano, altresi', a compiere con sollecitudine tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione della seconda Universita' di Milano, in coerenza con le finalita' e gli obiettivi del presente accordo. Art. 2. Modalita' operative Al fine di rendere operativa l'attivita' della seconda Universita' di Milano, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati nonche' in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Universita' di Milano e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), provvedono in particolare a: A. Universita' di Milano: attiva, relativamente alle facolta' ed ai corsi da scorporare apposita gestione separata, con relativo bilancio autonomo, cui confluiscono le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie gia' assegnate, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo in servizio o assegnato, nonche' le risorse stanziate, promesse o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati; assicura la suddetta gestione separata, secondo le norme del proprio ordinamento specifico, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risultato e' operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo in contraddittorio con il presidente del comitato ordinatore della seconda Universita' di Milano, che deve risultare in apposito verbale firmato dal redattore e dal presidente; rappresenta l'esigenza che: per assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della seconda Universita' di Milano, venga costituito il comitato ordinatore che: assolva temporaneamente, sino alla costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le funzioni di tali organi e che provveda a tutti gli atti necessari ad assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della nuova istituzione; definisca d'intesa con gli organi competenti della Universita', i criteri e le modalita' per l'afferenza del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo al nuovo Ateneo. L'afferenza, chepuo' avvenire anche mediante opzione, deve comunque assicurare alle facolta' e ai corsi di laurea una congrua quantita' di personale effettivamente in servizio; nei casi in cui l'istituzione delle nuove strutture avvenga per sdoppiamento, siano progressivamente attivate le facolta' con i relativi corsi di laurea per le quali sia disponibile almeno il 10%, rispettivamente, dei professori di ruolo e dei ricercatori gia' in servizio presso la facolta' di provenienza, nonche' un congruo numero di personale tecnico e amministrativo che abbia esercitato l'opzione accolta dal comitato ordinatore d'intesa con gli organi competenti della prima Universita', tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche ed amministrative di quest'ultima; in tali casi vengono stipulati opportuni accordi tra le due Universita' per definire le modalita' di eventuali trasferimenti di attrezzature e risorse finanziarie, nel caso di facolta' di nuova istituzione, le stesse siano attivate qualora siano presenti cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia; opportuni accordi tra l'Universita' di Milano e la seconda Universita' di Milano assicurano l'afferenza alle predette facolta', ai fini della loro attivazione, anche di docenti titolari di insegnamento in anni di corso sucessivi al primo; siano definite mediante apposita convenzione con la seconda Universita' di Milano, forme e modi per l'equilibrata distribuzione degli studenti tra i due Atenei, noche' l'organizazione di iniziative didattiche interuniversitarie, e la realizzazione in comune di servizi di supporto alla didattica e alla ricerca; sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo, al fine di garantire la continuita' del funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative esistenti, la seconda Universita' di Milano applichera', in quanto compatibili, quelli dell'Universita' di Milano. B. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: ha stipulato con l'Universita' di Milano un accordo di programma in data 11 marzo 1994, ed un successivo accordo integrativo in data 12 gennaio 1996, con i quali ha assunto l'impegno di concedere alle stesse un contributo annuo, per nove anni, nella misura pari al 50% degli oneri per canoni di locazione (sino all'importo massimo, a regime, rispettivamente, di 13,872 e di 6,192 miliardi annui) degli immobili da destinare a sede della seconda Universita', concessi in locazione dagli enti di previdenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; ha disposto a favore dell'Universita' di Milano, per la seconda Universita', l'assegnazione straordinaria di 3.532.300.000 (cap. 1256 R. '94) e di 20.900.000.000 (cap. 1256 R. '97), a valere sulle disponibilita' finanziarie per la programmazione, al fine di assicurare una specifica dotazione di fondi, una tantum, per l'avviso di tale nuova istituzione; con separato provvedimento, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, disporra', a favore della seconda Universita' di Milano, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario; dopo l'istituzione della seconda Universita' di Milano determina ed eroga direttamente alla stessa le quote di pertinenza, a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; compensa, in qualsiasi momento, ogni importo che debba essere recuperato in base al presente accordo dalle Universita' di origine e dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo; al temine dei primi tre bienni accademici di attivita' della seconda Universita' di Milano, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita', previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 3. Obblighi degli enti locali Al fine di assicurare l'attivazione del nuovo Ateneo, gli enti locali hanno assicurato il loro apporto nei termini precisati negli atti di seguito riportati, che fanno parte integrante del presente accordo: regione Lombardia - deliberazione della giunta n. 35137 in data 20 marzo 1998; provincia di Milano - nota del presidente e dell'assessore alle opere pubbliche, strdali e mobilita' n. 86/98 in data 27 marzo 1998; comune di Milano - nota del sindaco in data 13 marzo 1998. Milano, 10 giugno 1998 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il rettore dell'Universita' di Milano Mantegazza REGIONE LOMBARDIA Deliberazione n. VI/35137 Seduta del 20 marzo 1998 Oggetto: Interventi per la separazione dell'Universita' degli studi di Milano e istituzione del nuovo polo universitario alla "Bicocca". Partecipazione della regione. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, che prevede la predisposizione di un piano generale di mediolungo periodo per gli interventi connessi con l'istituzione di nuove universita'; Visto il documento di programmazione economicofinanziaria regionale per gli anni 1998-2000, approvato con D.C.R. n. VI/16 del 15 ottobre 1997, progetto 10.15 "Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio"; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" che all'art. 25 detta norme di indirizzo per la costituzione degli organismi regionali incaricati dell'attuazione degli interventi in materia ovvero per l'affidamento, mediante convenzione, della gestione degli interventi alle universita'; Vista la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario" che agli articoli 6 e 40 determina le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 25 della legge numero 390/1991; Vista la delibera della giunta regionale n. 4836 del 17 novembre 1995 "Proposta di piano di ricostituzione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.S.U.) ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/1994; Vista la bozza dell'accordo per la separazione dell'Universita' degli studi di Milano che definisce tra l'altro i ruoli ed i compiti delle istituzioni interessate; Considerato che il dirigente del servizio proponente riferisce che i contenuti della bozza dell'accordo per il progetto di separazione dell'Universita' degli studi di Milano e della conseguente istituzione del nuovo polo universitario in localita' "Bicocca", sono coerenti con le linee programmatiche per lo sviluppo del sistema universitario lombardo; Preso atto che il dirigente del servizio proponente ritiene di doversi procedere all'approvazione degli indirizzi per la predisposizione dell'accordo per l'istituzione del nuovo polo universitario sopracitato; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni o considerazioni; Dato atto che il presente provvedimento non e' soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127; A votazione unanime espressa nelle forme di legge; Delibera: 1) di approvare gli indirizzi per la predisposizione dell'accordo per la separazione dell'Universita' degli studi di Milano e la conseguente istituzione del nuovo polo universitario alla "Bicocca" con i contenuti di seguito indicati, tali per cui la regione: a) definisce nei programmi regionali e comunitari, come prioritari, gli interventi e le inziative funzionalmente connessi all'attivazione del nuovo ateneo; b) provvede anche attraverso l'I.S.U. esistente a tutte le attivita' atte alla realizzazione e gestione di residenze universitarie nonche' a finanziare la costruzione o la ristrutturazione di alloggi per studenti e personale a vario titolo operante presso il nuovo ateneo; c) si impegna a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili ed in quanto siano presenti i necessari requisiti, le iniziative di istruzione superiore anche con i finanziamenti del Fondo sociale europeo; d) si impegna a rilasciare, con procedura d'urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, ogni parere ed autorizzazione di natura tecnica, amministrativa, storicopaesaggistico, sanitaria, contabile e finanziaria collegati ad interventi pertinenti all'attuazione del nuovo ateneo; e) garantira' inoltre la copertura finanziaria atta a sviluppare la nuova istituzione nei modi e con i finanziamenti che verranno determinati, nell'ambito del progetto 10.15 "Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio", di cui al documento di programmazione economicofinanziaria regionale per gli anni 1998-2000, approvato con D.C.R. n. VI/716 del 15 ottobre 1997. Tali risorse saranno reperite nell'ambito del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale cui la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, consente di attingere per la "realizzazione delle infrastrutture per la competitivita' e di strutture universitarie e formative integrate" (art. 2), seguendo le procedure previste dalla stessa legge; 2) di dare mandato all'assessore ai giovani, formazione professionale, lavoro e sport della regione di predisporre, d'intesa con le altre istituzioni ed, in collaborazione con la presidenza della giunta regionale e gli assessori all'urbanistica e territorio, trasporti e viabilita', ambiente ed energia, lavori pubblici ed edilizia residenziale, il testo definitivo dell'accordo, da sottoporre all'approvazione della giunta. Milano, 20 marzo 1998 Il segretario: Sala PROVINCIA DI MILANO Egr. sig. prof. Paolo Mantegazza Rettore Universita' degli studi di Milano - Via Festa del Perdono n. 3/7 - 20100 Milano Milano, 27 marzo 1998 In relazione all'accordo di programma per il nuovo polo universitario della Bicocca, faccio rispettosamente osservare tutto l'interesse e la disponibilita' della provincia di Milano, ad affrontare i problemi inerenti la mobilita'. La legge Bassanini ed i decreti attuativi stanno impegnando i diversi livelli istituzionali ad uno sforzo di ripensamento, di adeguamento, delle reti della mobilita'; in particolare, il trasporto su gomma, ricadra' interamente nei compiti della provincia. Essendo il trasporto su gomma essenziale, per contribuire a garantire il trasporto di tutto il Nord Milanese e della Brianza, riteniamo utile poter dare il nostro contributo all'accordo di programma. Il presidente: Tamberi L'assessore alle opere pubbliche stradali, mobilita' Ravasi IL SINDACO DI MILANO Milano, 13 marzo 1998 Al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Milano - prof. Paolo Mantegazza - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano Oggetto: Polo universitario della Bicocca - Universita' di Milano. In riferimento alla realizzazione del polo universitario della Bicocca - seconda Universita' di Milano, confermo che il contributo di questa amministrazione comunale alla realizzazione di tale importante iniziativa, si sostanzia nell'impegno al miglioramento della rete di trasporti pubblici presenti nell'area. Infatti, questa amministrazione si e' impegnata a realizzare, in collaborazione con Milano Centrale servizi S.p.a., una metrotramvia che colleghera' la stazione "Precotto" della linea 1 della Metropolitana milanese con viale Fulvio Testi, onde facilitare il raggiungimento dell'insediamento universitario dalla citta'. A tale intervento si aggiunge l'impegno da parte di questa amministrazione alla realizzazione del progetto, elaborato dal prof. V. Gregotti, di una piazza pedonale interrata che metta in comunicazione i quattro edifici, destinati alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti ai lati di via Emanueli; per tale opera e' prevista una spesa, a carico di questa amministrazione, di circa 2,1 milairdi. Certo che tali interventi contribuiranno positivamente allo sviluppo della seconda Universita' di Milano e concorreranno al miglioramento dell'intero tessuto urbano dell'area, colgo l'occasione per inviarLe i miei saluti piu' cordiali. Il sindaco: Albertini