(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                      ACCORDO PER L'ISTITUZIONE
           DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
                                 tra
il  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e
   tecnologica,  nella persona  del  prof. Luigi   Berlinguer,  nella
   sua  qualita'  di    Ministro  dell'universita'  e della   ricerca
   scientifica e tecnologica.
                                  e
l'Universita' di Milano, nella  persona del prof. Paolo Mantegazza,
   nella  sua  qualita'  di  Rettore  dell'Universita'   di   Milano,
   autorizzato   alla  sottoscrizione     del  presente  accordo  con
   delibera del consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1998.
   Premesso che:
  il decreto ministeriale 30 marzo  1998, n. 331, attuativo dell'art.
1,  commi 90,  91 e  92  della legge  23  dicembre 1996,  n. 662,  ha
individuato gli  obiettivi degli  interventi di  graduale separazione
organica  degli   Atenei  (art.  1),  le   istituzioni  universitarie
sovraffollate, tra  le quali  l'Universita' di Milano  (art. 2)  ed i
criteri e le modalita' degli interventi (art. 3);
  in   particolare   l'art.   3    dispone   che   il   progetto   di
decongestionamento  che  l'Ateneo  proponente trasmette  al  Ministro
dell'universita' e  della ricerca  scientifica e  tecnologica, previa
valutazione tecnica dell'osservatorio per  la valutazione del sistema
universitario  sulla  plausibilita'   ed  efficacia  delle  proposte,
costituira' la base per l'adozione  dei decreti previsti dall'art. 1,
commi  90  e  seguenti,  della   legge  numero  662/1996,  e  per  la
definizione   e  stipula   di  specifici   accordi  tra   i  soggetti
interessati,  che   prevedano  le   azioni  necessarie,   i  soggetti
responsabili delle stesse, le  modalita' di reperimento delle risorse
occorrenti, i metodi per la equilibrata distribuzione degli studenti,
le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative
e  dei  risultati  conseguiti,  che in  caso  non  fossero  adeguati,
potranno richiedere inteventi correttivi;
  l'Universita'  di Milano  ha  predisposto e  inoltrato al  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  il
progetto di separazione organica dello stesso Ateneo;
  l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, cui il
predetto progetto  e' stato sottoposto,  ha trasmesso con la  nota n.
356 del 16  aprile 1998 il parere di competenza  previsto dall'art. 3
del predetto decreto ministeriale;
  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  alla  definizione  del
presente accordo.
  I presupposti  normativi e programmatici per  la specificazione dei
contenuti  dell'accordo stesso  sono  da individuarsi  essenzialmente
nelle seguenti fonti:
  il regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592,  che approva  il testo
unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,   e   successive
modificazioni;
  il decreto del Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sul  riordinamento della  docenza universitaria,  relativa fascia  di
formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e  didattica,  e
successive modificazioni;
  la legge  9 maggio  1989, n. 168,  sulla istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  la legge 19 novembre 1990,  n. 341, sulla riforma degli ordinamenti
didattici universitari, e successive modificazioni;
  la legge  24 dicembre 1993,  n. 537,  art. 5, slla  autonomia delle
Universita';
  la legge  23 dicembre 1996,  n. 662, sulla  razionalizzazione della
finanza pubblica;
  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  sulla riforma  della  pubblica
amministrazione;
  la legge 15  maggio 1997, n. 127,  sullo snellimento dell'attivita'
amministrativa;
  il decreto del Presidente della  Repubblica 27 gennaio 1998, n. 26,
sulla programmazione del sistema universitario;
  il decreto  ministeriale 30 marzo  1998, n. 331, che  da attuazione
all'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    lo statuto di autonomia dell'Universita' di Milano.
  Tutto cio'  premesso, i  predetti componenti, nella  loro qualita',
convengono e stipulano quanto segue:
                               Art. 1.
                         Oggetto dell'accordo
  Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del
presente accordo.
  Le  parti firmatarie  concordano sulla  necessita' delle  azioni di
seguito indicate  e si impegnano ad  attuarle secondo i termini  e le
modalita' precisate negli articoli successivi.
  Le  parti   medesime  si   impegnano,  altresi',  a   compiere  con
sollecitudine   tutto  quanto   risulti  necessario   ed  utile   per
l'attivazione della seconda Universita' di Milano, in coerenza con le
finalita' e gli obiettivi del presente accordo.
                               Art. 2.
                         Modalita' operative
  Al fine di rendere  operativa l'attivita' della seconda Universita'
di Milano, in esecuzione delle  disposizioni ed atti sopra richiamati
nonche'  in  adempimento  dell'intesa  innanzi  precisata,  le  parti
istituzionali (Universita'  di Milano e Ministero  dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica), provvedono  in particolare
a:
   A. Universita' di Milano:
  attiva,  relativamente  alle facolta'  ed  ai  corsi da  scorporare
apposita  gestione  separata,  con relativo  bilancio  autonomo,  cui
confluiscono  le   risorse  didattiche,   scientifiche,  strumentali,
finanziarie ed  edilizie gia'  assegnate, le dotazioni  organiche del
personale docente, ricercatore, tecnico  e amministrativo in servizio
o assegnato, nonche'  le risorse stanziate, promesse  o da acquisire,
anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;
  assicura  la  suddetta  gestione  separata, secondo  le  norme  del
proprio ordinamento specifico,  sino al subentro in  tutti i rapporti
giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In
vista di tale risultato e'  operata la ricognizione ed individuazione
dei beni e  delle risorse oggetto di scorporo  in contraddittorio con
il presidente  del comitato  ordinatore della seconda  Universita' di
Milano, che deve risultare in  apposito verbale firmato dal redattore
e dal presidente;
    rappresenta l'esigenza che:
  per assicurare  l'avvio ed il regolare  funzionamento della seconda
Universita' di Milano, venga costituito il comitato ordinatore che:
  assolva   temporaneamente,  sino   alla  costituzione   del  senato
accademico e  del consiglio di  amministrazione, le funzioni  di tali
organi  e che  provveda  a  tutti gli  atti  necessari ad  assicurare
l'avvio ed il regolare funzionamento della nuova istituzione;
  definisca d'intesa  con gli organi competenti  della Universita', i
criteri  e  le  modalita'  per  l'afferenza  del  personale  docente,
ricercatore, tecnico  e amministrativo al nuovo  Ateneo. L'afferenza,
chepuo'  avvenire anche  mediante opzione,  deve comunque  assicurare
alle facolta' e ai corsi di laurea una congrua quantita' di personale
effettivamente in servizio;
  nei casi  in cui  l'istituzione delle  nuove strutture  avvenga per
sdoppiamento,  siano  progressivamente  attivate le  facolta'  con  i
relativi corsi di laurea per le  quali sia disponibile almeno il 10%,
rispettivamente, dei  professori di ruolo  e dei ricercatori  gia' in
servizio presso la facolta' di provenienza, nonche' un congruo numero
di personale tecnico e  amministrativo che abbia esercitato l'opzione
accolta dal  comitato ordinatore  d'intesa con gli  organi competenti
della  prima Universita',  tenuto  conto  delle esigenze  didattiche,
scientifiche ed amministrative di  quest'ultima; in tali casi vengono
stipulati opportuni  accordi tra le  due Universita' per  definire le
modalita'  di  eventuali  trasferimenti  di  attrezzature  e  risorse
finanziarie,
  nel caso di facolta' di nuova istituzione, le stesse siano attivate
qualora siano presenti cinque professori  di ruolo, di cui almeno tre
di prima fascia;  opportuni accordi tra l'Universita' di  Milano e la
seconda Universita'  di Milano  assicurano l'afferenza  alle predette
facolta', ai fini  della loro attivazione, anche  di docenti titolari
di insegnamento in anni di corso sucessivi al primo;
  siano  definite  mediante  apposita   convenzione  con  la  seconda
Universita' di  Milano, forme e modi  per l'equilibrata distribuzione
degli studenti tra i due Atenei, noche' l'organizazione di iniziative
didattiche  interuniversitarie,  e  la  realizzazione  in  comune  di
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca;
  sino all'adozione dello  statuto di autonomia e  dei regolamenti di
Ateneo, al fine  di garantire la continuita'  del funzionamento delle
strutture  didattiche,  scientifiche,  amministrative  esistenti,  la
seconda  Universita' di  Milano applichera',  in quanto  compatibili,
quelli dell'Universita' di Milano.
  B.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica:
  ha stipulato con l'Universita' di Milano un accordo di programma in
data 11 marzo  1994, ed un successivo accordo integrativo  in data 12
gennaio  1996, con  i quali  ha assunto  l'impegno di  concedere alle
stesse un contributo  annuo, per nove anni, nella misura  pari al 50%
degli  oneri per  canoni di  locazione (sino  all'importo massimo,  a
regime, rispettivamente, di  13,872 e di 6,192  miliardi annui) degli
immobili da destinare  a sede della seconda  Universita', concessi in
locazione dagli  enti di previdenza,  in relazione a  quanto previsto
dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  ha disposto  a favore  dell'Universita' di  Milano, per  la seconda
Universita', l'assegnazione straordinaria di 3.532.300.000 (cap. 1256
R.  '94) e  di  20.900.000.000 (cap.  1256 R.  '97),  a valere  sulle
disponibilita'  finanziarie   per  la  programmazione,  al   fine  di
assicurare una specifica dotazione di fondi, una tantum, per l'avviso
di tale nuova istituzione;
  con  separato provvedimento,  nei limiti  delle disponibilita'  del
proprio bilancio,  disporra', a  favore della seconda  Universita' di
Milano, l'assegnazione  di risorse  finanziarie aggiuntive  sul fondo
per il finanziamento ordinario;
  dopo l'istituzione della seconda Universita' di Milano determina ed
eroga direttamente alla  stessa le quote di pertinenza,  a valere sui
fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  compensa,  in  qualsiasi momento,  ogni  importo  che debba  essere
recuperato in base al presente accordo dalle Universita' di origine e
dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo
da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;
  al  temine  dei primi  tre  bienni  accademici di  attivita'  della
seconda Universita' di Milano,  l'osservatorio per la valutazione del
sistema universitario  provvedera' ad effettuare una  valutazione dei
risultati  conseguiti,  anche sulla  base  dei  rapporti annuali  del
nucleo di valutazione interno dell'Universita', previsto dall'art. 5,
comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
                               Art. 3.
                      Obblighi degli enti locali
  Al  fine di  assicurare l'attivazione  del nuovo  Ateneo, gli  enti
locali hanno assicurato  il loro apporto nei  termini precisati negli
atti di  seguito riportati, che  fanno parte integrante  del presente
accordo:
  regione Lombardia - deliberazione della  giunta n. 35137 in data 20
marzo 1998;
  provincia di  Milano -  nota del  presidente e  dell'assessore alle
opere pubbliche, strdali e mobilita' n. 86/98 in data 27 marzo 1998;
  comune di Milano - nota del sindaco in data 13 marzo 1998.
     Milano, 10 giugno 1998
                                   Il Ministro dell'universita'
                            e della ricerca scientifica e tecnologica
                                            Berlinguer
Il rettore dell'Universita' di Milano
             Mantegazza
                          REGIONE LOMBARDIA
 Deliberazione n. VI/35137                  Seduta del 20 marzo 1998
Oggetto: Interventi per la separazione dell'Universita' degli studi
   di  Milano    e istituzione   del nuovo   polo universitario  alla
   "Bicocca".  Partecipazione della regione.
                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista   la  legge   7  agosto   1990,  n.   245,  che   prevede  la
predisposizione di  un piano generale  di mediolungo periodo  per gli
interventi connessi con l'istituzione di nuove universita';
  Visto il documento di programmazione economicofinanziaria regionale
per gli anni 1998-2000, approvato con  D.C.R. n. VI/16 del 15 ottobre
1997, progetto  10.15 "Sviluppo delle infrastrutture  universitarie e
per il diritto allo studio";
  Vista la  legge 2  dicembre 1991,  n. 390  "Norme sul  diritto agli
studi universitari" che  all'art. 25 detta norme di  indirizzo per la
costituzione  degli  organismi regionali  incaricati  dell'attuazione
degli  interventi  in  materia  ovvero  per  l'affidamento,  mediante
convenzione, della gestione degli interventi alle universita';
  Vista  la  legge regionale  25  novembre  1994,  n. 33  "Norme  per
l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in
ambito universitario" che agli articoli 6 e 40 determina le procedure
per  l'attuazione di  quanto previsto  dal richiamato  art. 25  della
legge numero 390/1991;
  Vista la  delibera della giunta  regionale n. 4836 del  17 novembre
1995  "Proposta di  piano  di ricostituzione  degli  istituti per  il
diritto allo studio universitario (I.S.U.) ai sensi dell'art. 6 della
legge regionale n. 33/1994;
  Vista  la bozza  dell'accordo per  la separazione  dell'Universita'
degli studi di Milano che definisce  tra l'altro i ruoli ed i compiti
delle istituzioni interessate;
  Considerato che il dirigente  del servizio proponente riferisce che
i contenuti della  bozza dell'accordo per il  progetto di separazione
dell'Universita'   degli  studi   di  Milano   e  della   conseguente
istituzione del nuovo polo universitario in localita' "Bicocca", sono
coerenti  con le  linee programmatiche  per lo  sviluppo del  sistema
universitario lombardo;
  Preso  atto che  il dirigente  del servizio  proponente ritiene  di
doversi   procedere   all'approvazione   degli   indirizzi   per   la
predisposizione  dell'accordo   per  l'istituzione  del   nuovo  polo
universitario sopracitato;
  Vagliate  ed  assunte  come   proprie  le  predette  valutazioni  o
considerazioni;
  Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  e'  soggetto  al
controllo  ai sensi  dell'art. 17,  comma 32,  della legge  15 maggio
1997, n. 127;
   A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  approvare gli indirizzi per  la predisposizione dell'accordo
per  la  separazione dell'Universita'  degli  studi  di Milano  e  la
conseguente istituzione  del nuovo polo universitario  alla "Bicocca"
con i contenuti di seguito indicati, tali per cui la regione:
  a) definisce nei programmi regionali e comunitari, come prioritari,
gli interventi e le inziative funzionalmente connessi all'attivazione
del nuovo ateneo;
  b)  provvede  anche  attraverso   l'I.S.U.  esistente  a  tutte  le
attivita'   atte  alla   realizzazione   e   gestione  di   residenze
universitarie   nonche'   a   finanziare    la   costruzione   o   la
ristrutturazione di alloggi  per studenti e personale  a vario titolo
operante presso il nuovo ateneo;
  c) si impegna a sostenere,  nei limiti delle risorse disponibili ed
in  quanto siano  presenti i  necessari requisiti,  le iniziative  di
istruzione  superiore anche  con  i finanziamenti  del Fondo  sociale
europeo;
  d) si impegna  a rilasciare, con procedura  d'urgenza, in relazione
alle  richieste  dei competenti  organi  accademici,  ogni parere  ed
autorizzazione      di      natura      tecnica,      amministrativa,
storicopaesaggistico, sanitaria, contabile e finanziaria collegati ad
interventi pertinenti all'attuazione del nuovo ateneo;
  e) garantira' inoltre la copertura finanziaria atta a sviluppare la
nuova  istituzione  nei  modi  e con  i  finanziamenti  che  verranno
determinati,   nell'ambito  del   progetto   10.15  "Sviluppo   delle
infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio", di cui al
documento  di programmazione  economicofinanziaria regionale  per gli
anni 1998-2000, approvato  con D.C.R. n. VI/716 del  15 ottobre 1997.
Tali  risorse   saranno  reperite   nell'ambito  del  fondo   per  la
realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale cui
la legge regionale 28 ottobre 1996,  n. 31, consente di attingere per
la  "realizzazione delle  infrastrutture per  la competitivita'  e di
strutture universitarie e formative  integrate" (art. 2), seguendo le
procedure previste dalla stessa legge;
  2)   di  dare   mandato   all'assessore   ai  giovani,   formazione
professionale, lavoro e sport  della regione di predisporre, d'intesa
con  le altre  istituzioni ed,  in collaborazione  con la  presidenza
della giunta regionale e  gli assessori all'urbanistica e territorio,
trasporti  e  viabilita', ambiente  ed  energia,  lavori pubblici  ed
edilizia   residenziale,  il   testo   definitivo  dell'accordo,   da
sottoporre all'approvazione della giunta.
     Milano, 20 marzo 1998
                                                  Il segretario: Sala
                         PROVINCIA DI MILANO
                                     Egr. sig. prof. Paolo Mantegazza
                                      Rettore Universita' degli studi
                                      di Milano - Via Festa del
                                      Perdono n. 3/7 - 20100 Milano
                                                Milano, 27 marzo 1998
  In   relazione  all'accordo   di  programma   per  il   nuovo  polo
universitario della  Bicocca, faccio rispettosamente  osservare tutto
l'interesse  e  la  disponibilita'  della  provincia  di  Milano,  ad
affrontare i problemi inerenti la mobilita'.
  La  legge Bassanini  ed  i decreti  attuativi  stanno impegnando  i
diversi  livelli  istituzionali ad  uno  sforzo  di ripensamento,  di
adeguamento, delle reti della mobilita'; in particolare, il trasporto
su gomma, ricadra' interamente nei compiti della provincia.
  Essendo  il  trasporto  su  gomma  essenziale,  per  contribuire  a
garantire il  trasporto di  tutto il Nord  Milanese e  della Brianza,
riteniamo  utile  poter  dare  il nostro  contributo  all'accordo  di
programma.
                                               Il presidente: Tamberi
L'assessore alle opere pubbliche
        stradali, mobilita'
              Ravasi
                        IL SINDACO DI MILANO
                                                Milano, 13 marzo 1998
                                Al magnifico rettore dell'Universita'
                                 degli studi di Milano - prof.
                                 Paolo Mantegazza - Via Festa del
                                 Perdono, 7 - 20122 Milano
  Oggetto: Polo universitario della Bicocca - Universita' di Milano.
  In  riferimento alla  realizzazione  del  polo universitario  della
Bicocca - seconda  Universita' di Milano, confermo  che il contributo
di  questa  amministrazione  comunale   alla  realizzazione  di  tale
importante  iniziativa, si  sostanzia  nell'impegno al  miglioramento
della rete di trasporti pubblici presenti nell'area.
  Infatti, questa  amministrazione si  e' impegnata a  realizzare, in
collaborazione con  Milano Centrale servizi S.p.a.,  una metrotramvia
che  colleghera'   la  stazione   "Precotto"  della  linea   1  della
Metropolitana  milanese con  viale Fulvio  Testi, onde  facilitare il
raggiungimento dell'insediamento universitario dalla citta'.
  A  tale  intervento  si  aggiunge  l'impegno  da  parte  di  questa
amministrazione alla realizzazione del  progetto, elaborato dal prof.
V.  Gregotti,  di   una  piazza  pedonale  interrata   che  metta  in
comunicazione i  quattro edifici, destinati alla  facolta' di scienze
matematiche, fisiche e  naturali, posti ai lati di  via Emanueli; per
tale opera e' prevista una spesa, a carico di questa amministrazione,
di circa 2,1 milairdi.
  Certo  che   tali  interventi  contribuiranno   positivamente  allo
sviluppo  della  seconda Universita'  di  Milano  e concorreranno  al
miglioramento dell'intero tessuto urbano dell'area, colgo l'occasione
per inviarLe i miei saluti piu' cordiali.
                                                Il sindaco: Albertini