Art. 18.
  Tutti gli atti e i  documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della
Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma di  pubblicita'  per l'emissione  dei  nuovi titoli  e'
esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e
da diritti spettanti  agli enti locali; ogni altra  spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il corrispettivo per le spedizioni  postali dei nuovi titoli sara',
per quanto dovuto, regolato dal  Ministero del tesoro, ai sensi della
legge 25  aprile 1961,  n. 355,  e del  decreto del  Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno osservate in ogni  caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione,  ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico  delle scorte  dei  titoli  di debito  pubblico  e dei  pieghi
valori.