Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro Alle agenzie per l'impiego Alla regione Friuli-Venezia Giulia - Agenzia regionale del lavoro Alla regione siciliana - Assessorato del lavoro e previdenza sociale Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Ufficio promozione del lavoro - Ripartizione 19 lavoro A tutti gli assessorati regionali al lavoro Al gabinetto onorevole Ministro Alle segreterie particolari degli onorevoli sottosegretari Alla direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V Alle direzioni generali - Divisioni Ie All'ufficio centrale per la formazione professionale dei lavoratori - Divisione I Al servizio controllo interno (SECIN) Alle direzioni generali dell'INPS - dell'INAIL - dell'INPDAP 1. Soggetti legittimati all'esercizio dell'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. L'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, disciplina l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo che la stessa possa essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore alla predetta somma. Al fine di provare il possesso dei requisiti suindicati gli enti non commerciali e le imprese non obbligate al rispetto della normativa codicistica prevista a tutela dell'integrita' del capitale sociale devono far pervenire una relazione tecnica redatta da un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili attestante che il patrimonio dell'ente e' di almeno 200 milioni. In ogni caso, a norma dell'art. 10, comma 4, i soggetti indicati devono avere quale oggetto esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro; sara' comunque possibile svolgere le attivita' strumentali al raggiungimento di tale oggetto. Al fine di tracciare chiari confini con diverse e distinte attivita' di politica attiva del lavoro, si precisa che non integrano la fattispecie ne' le societa' di lavoro temporaneo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ne' gli enti di formazione professionale di cui all'art. 5 della legge n. 845/1978. Si rammenta che con decreto ministeriale 8 maggio 1998 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha determinato i criteri e le modalita' di cui all'art. 10, comma 12, del decreto legislativo n. 469/1997. 2. Domanda per la concessione dell'autorizzazione ed istruttoria. Le domande andranno inoltrate, a mano o a mezzo raccomandata, alla Direzione generale per l'impiego - Divisione I - cui e' attribuita la competenza relativa sia al procedimento istruttorio che al rilascio dell'autorizzazione connessa. L'istruttoria e la firma della eventuale autorizzazione sono, pertanto, demandate al dirigente della predetta unita' che e' tenuto a concludere il procedimento entro centocinquanta giorni dalla richiesta, cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. In tale termine viene computata anche la fase consultiva che prevede l'acquisizione del parere da parte dell'ente regione territorialmente competente. L'autorizzazione ha efficacia triennale dal rilascio cosi' come il suo rinnovo. La stessa procedura e' necessaria per i rinnovi periodici dell'autorizzazione che hanno uguale efficacia temporale. A norma dell'art. 10, comma 4 ultima parte, nel caso in cui l'amministrazione non si esprime nei centocinquanta giorni stabiliti per la conclusione del procedimento, si verifica una ipotesi di silenzio rifiuto. Per tutto cio' che non e' previsto dal decreto legislativo n. 469/1997, e successiva regolamentazione attuativa ministeriale, si rinvia alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali in materia di societa' di capitali, imprese, consorzi, cooperative ed enti non commerciali. 3. Requisiti logistici e professionali in capo al soggetto richiedente. 3.1 - Il comma 7, lettera a), dell'articolo citato prevede che i soggetti richiedenti l'autorizzazione debbano "disporre di uffici idonei". Al riguardo, si precisa che l'idoneita' della sede sara' valutata sulla base dell'insieme delle caratteristiche riferite ai locali ed alle attrezzature, cosi' come piu' specificamente indicato nello schema di domanda allegato alla presente circolare di cui e' parte integrante. Il richiedente dovra' altresi' attestare il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive integrazioni. 3.2 - Per quel che concerne i requisiti professionali degli operatori, di cui alla stessa lettera a), la norma precisa esaustivamente le casistiche ammesse. Si specifica che il numero degli operatori deve essere di almeno due per ogni sede regionale e che tali operatori debbono essere assunti entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. A tal fine gli enti s'impegnano a comunicare le avvenute assunzioni tramite invio all'autorita' autorizzante dei modelli di cui all'art. 9-bis del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (cosiddetti modelli C/ASS), entro il predetto termine di trenta giorni. L'art. 10, comma 7, lettera b), delinea le esperienze professionali idonee necessarie per ricoprire le cariche di amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari. Il Ministero si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza dei titoli di studio o delle esperienze professionali. 4. Dichiarazione di impegno dei soggetti interessati. Lo stesso articolo al comma 6 dispone che unitamente alla domanda i soggetti interessati debbono produrre un impegno a fornire all'autorita' amministrativa tutti i dati relativi alla domanda ed offerta di lavoro mediante collegamento in rete nonche' le informazioni ulteriormente richieste oltre alle variazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma. Tale impegno va predisposto dai legali rappresentanti dell'ente e deve essere redatto in forma di atto notorio o sostitutivo di esso. 5. Ambito regionale dell'autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero indica le regioni o province autonome nell'ambito territoriale delle quali e' possibile aprire sedi al fine di esercitare l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. L'autorizzazione puo' essere richiesta per aprire sedi in piu' regioni da parte dello stesso ente, senza che occorra preventivamente costituire distinti soggetti giuridici, nel rispetto delle seguenti condizioni in ciascuna regione per cui si richiede il provvedimento: presenza di idonei uffici; competenze professionali in capo agli operatori (minimo 2). Nel caso di gruppi di imprese, consorzi, societa' consortili o associazioni di enti non commerciali e' possibile richiedere l'autorizzazione valida per le societa' del gruppo, le imprese del consorzio o gli enti associati, salvo il rispetto delle condizioni organizzative suindicate. Tutte le societa' del gruppo, le imprese consorziate e gli enti associati dovranno avere come oggetto esclusivo l'attivita' di mediazione di manodopera cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997. Nei predetti casi la responsabilita' del corretto svolgimento delle attivita' ricade comunque sul soggetto che ha ricevuto l'autorizzazione ministeriale. Il Ministro: Treu