Art. 10.
  1.  Ai  fini  della  verifica della  disponibilita'  delle  risorse
finanziarie   e   dell'effettuazione   di  eventuali   controlli,   i
costruttori  e gli  importatori interessati  invieranno, con  cadenza
settimanale, a  partire dal  decimo giorno successivo  all'entrata in
vigore del presente decreto, copia  degli elenchi, loro trasmessi dai
venditori secondo  lo schema riportato  nell'allegato A, a  mezzo fax
(n.  06/483998  oppure  06/4819580)   e  successiva  raccomandata  al
Ministero  per  le  politiche  agricole -  Direzione  generale  delle
politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Divisione I.
  2.  I venditori  comunicheranno  settimanalmente  ai costruttori  o
importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva
raccomandata, gli  elenchi delle  vendite effettuate  corredate dalla
relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo.
  3. Il  Ministero dara'  comunicazione degli elenchi  sopra indicati
alle  regioni  e  comunichera',  entro  il  15  dicembre  degli  anni
interessati,  al   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica,  l'ammontare  complessivo  dei  contributi
concessi al fine di consentire  il prelevamento dal conto corrente di
cui  all'art. 17,  comma 34,  della  legge n.  449 del  1997, per  il
versamento  ai pertinenti  capitoli dell'entrata  del bilancio  dello
Stato.
  4. Raggiunta l'utilizzazione dell'80%  dell'importo di cui al comma
34  dell'art.  17  della  legge n.  449/1997,  sara'  data  immediata
comunicazione   tramite  avviso   nella   Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  5. Il  Ministero autorizzera' l'utilizzazione del  restante 20% con
comunicazione  ai singoli  venditori, e/o  associazioni, in  rapporto
all'ordine  cronologico  dei  contratti  stipulati  e  notificati  al
Ministero medesimo.