Art. 10. 1. Ai fini della verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato A, a mezzo fax (n. 06/483998 oppure 06/4819580) e successiva raccomandata al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Divisione I. 2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo. 3. Il Ministero dara' comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni e comunichera', entro il 15 dicembre degli anni interessati, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo dei contributi concessi al fine di consentire il prelevamento dal conto corrente di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997, per il versamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. 4. Raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 34 dell'art. 17 della legge n. 449/1997, sara' data immediata comunicazione tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il Ministero autorizzera' l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.