Art. 12.
  1. Con decreto del Ministro  per le politiche agricole, di concerto
con  il Ministro  delle  finanze e  con il  Ministro  per il  tesoro,
possono  essere  stabilite  ulteriori disposizioni  per  l'attuazione
delle presenti norme.
  Il presente  decreto entrera' in  vigore il giorno  successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1998
                Il Ministro per le politiche agricole
                                Pinto
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Pinza
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 142