Art. 12. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1998 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 142