Art. 2.
  1.  Alle  persone  fisiche  e giuridiche  che  acquistano  macchine
agricole di cui  all'art. 57 del decreto legislativo  30 aprile 1992,
n.  285, attrezzature  agricole portate,  semiportate e  attrezzature
fisse, nuove di fabbrica, e  ne consegnano, per rottamazione, una che
al  momento  della  richiesta   del  contributo  risulti  acquistata,
immatricolata o fabbricata da piu'  di dieci anni, e' riconosciuto un
contributo statale sul  prezzo di acquisto, desunto  dalla fattura di
acquisto,  al netto  di IVA,  sempre che  sia previsto  dal venditore
almeno  un  analogo  sconto,  sul prezzo  di  listino,  IVA  esclusa,
depositato presso  la camera di commercio  competente per territorio,
notificato a tutte le altre camere di commercio, e in vigore all'atto
della stipula del contratto di acquisto.
  2. Il  requisito decennale  non e' richiesto  nel caso  di acquisti
finalizzati   all'adeguamento   delle    disposizioni   del   decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  3.  Il contributo  statale  e' corrisposto  dal venditore  mediante
compensazione con il  prezzo d'acquisto. L'IVA si  applica sul prezzo
di acquisto  fatturato al  lordo del contributo  statale ed  al netto
dello sconto del venditore.