Art. 2. 1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnano, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da piu' di dieci anni, e' riconosciuto un contributo statale sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato presso la camera di commercio competente per territorio, notificato a tutte le altre camere di commercio, e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto. 2. Il requisito decennale non e' richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.