Art. 3.
  1. Per  le macchine  agricole di  cui al comma  2 dell'art.  57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, il contributo statale e'
corrisposto per  la sostituzione  di una macchina  con altra  di pari
genere   (trattrice   contro  trattrice,   mietitrebbiatrice   contro
mietitrebbiatrice, rimorchio contro rimorchio, ecc.).
  2. Per le attrezzature agricole portate e semiportate il contributo
statale  e' concesso  per  la sostituzione  di  una attrezzatura  con
un'altra senza  vincolo di  similarita' purche'  compresa nell'ambito
delle seguenti categorie:
  lavorazioni   del   terreno,   semina/trapianto,   concimazione   e
irrigazione;
  distribuzione dei fitofarmaci, raccolta e trasporti vari.
  3. Allo scopo di  favorire l'innovazione tecnologica, il contributo
statale e'  concesso, altresi', per  la sostituzione di  una macchina
agricola  operatrice trainata  con una  semovente e  viceversa avente
identiche finalita' di impiego e  per la sostituzione di una macchina
operatrice  trainata con  una  attrezzatura portata  o semiportata  e
viceversa, avente sempre identica finalita' di impiego.
  4.  Sono ammessi  a  contributo anche  eventuali accessori  purche'
montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice.
  5. Per le attrezzature fisse  il contributo statale e' concesso per
la sostituzione di una attrezzatura con un'altra simile.
  6.  Per  attrezzature  fisse  devono  intendersi  quelle  che  sono
funzionali   al   ciclo   produttivo  e   all'ordinamento   colturale
dell'azienda agricola  risultante dalla documentazione  di iscrizione
al registro delle imprese. Restano  comunque escluse tutte quelle che
possono godere  degli incentivi  finanziari previsti  dal regolamento
(CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.