Art. 3. 1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il contributo statale e' corrisposto per la sostituzione di una macchina con altra di pari genere (trattrice contro trattrice, mietitrebbiatrice contro mietitrebbiatrice, rimorchio contro rimorchio, ecc.). 2. Per le attrezzature agricole portate e semiportate il contributo statale e' concesso per la sostituzione di una attrezzatura con un'altra senza vincolo di similarita' purche' compresa nell'ambito delle seguenti categorie: lavorazioni del terreno, semina/trapianto, concimazione e irrigazione; distribuzione dei fitofarmaci, raccolta e trasporti vari. 3. Allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, il contributo statale e' concesso, altresi', per la sostituzione di una macchina agricola operatrice trainata con una semovente e viceversa avente identiche finalita' di impiego e per la sostituzione di una macchina operatrice trainata con una attrezzatura portata o semiportata e viceversa, avente sempre identica finalita' di impiego. 4. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori purche' montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice. 5. Per le attrezzature fisse il contributo statale e' concesso per la sostituzione di una attrezzatura con un'altra simile. 6. Per attrezzature fisse devono intendersi quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultante dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese. Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.