Art. 4.
  1. Il  contributo spetta  per gli  acquisti effettuati  nel biennio
1998-1999  e  risultanti  dal  contratto stipulato  dal  venditore  e
dall'acquirente  a decorrere  dal  1 gennaio  1998  che rispettino  i
criteri del presente decreto, a condizione che:
  a) le macchine agricole di  cui all'art. 57 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  consegnate  per  la  rottamazione  siano
intestate, antecedentemente  al 1  gennaio1998, allo  stesso soggetto
intestatario della  macchina agricola nuova o  a familiari conviventi
alla data di acquisto della medesima;
  b) le macchine agricole di cui  al comma 2 dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine
agricole  operatrici  trainate,  le  attrezzature  agricole  portate,
semiportate e  le attrezzature  fisse consegnate per  la rottamazione
risultino  dichiarate di  proprieta', antecedentemente  al 1  gennaio
1998, allo stesso soggetto intestatario  della nuova attrezzatura o a
familiari  conviventi  alla data  di  acquisto  della medesima.  Sono
assimilati ai  familiari conviventi le persone  fisiche componenti di
comunioni  tacite   o  cointestazioni,   che  hanno   proceduto  alla
regolarizzazione in  societa' semplice,  ai sensi dell'art.  3, comma
75,  della  legge  n.  662/1996,   o  alla  trasformazione  in  ditte
individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140/1997;
  c)  sia  espressamente  dichiarato  nell'atto di  acquisto  che  le
macchine  agricole di  cui  all'art. 57  del  decreto legislativo  30
aprile  1992, n.  285, attrezzature  agricole portate,  semiportate e
attrezzature  fisse consegnate  sono  destinate  alla rottamazione  e
siano  indicate le  misure dello  sconto praticato  e del  contributo
statale concesso.