Art. 4. 1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel biennio 1998-1999 e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente a decorrere dal 1 gennaio 1998 che rispettino i criteri del presente decreto, a condizione che: a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1 gennaio1998, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima; b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semiportate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprieta', antecedentemente al 1 gennaio 1998, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima. Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in societa' semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140/1997; c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.