Art. 5.
  1. Le  misure previste  dal presente  decreto devono  rispettare le
limitazioni settoriali di  cui all'art. 6, paragrafi 3, 4,  5 e 6 del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo
al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.
  2. Per gli  imprenditori agricoli, il volume  degli investimenti da
rispettare, ai sensi  dell'allegato 1 del citato  regolamento (CE) n.
950/97, e' limitato a:
   90.000 ECU per ULU pari a lire 175 milioni;
   180.000 ECU per azienda pari a lire 350 milioni.
  3.  Il valore  delle  agevolazioni espresso  nella percentuale  del
volume  di  investimento,  derivante dall'applicazione  del  presente
decreto, e' del 10%, che, cumulato  ad altri aiuti, non puo' comunque
superare:
  il 22,5%  del volume  degli investimenti  per imprenditori  in zone
agricole svantaggiate;
  il  15% del  volume  degli investimenti  per  imprenditori in  zone
agricole non svantaggiate.
  4.  Per i  beneficiari  non imprenditori  agricoli  si applicano  i
limiti previsti  dalla comunicazione della Commissione  per gli aiuti
"de minimis", pubblicata nella G.U. CE C-68 del 6 marzo 1996.
  L'importo "de minimis" e' fissato a  100.000 ECU, pari a lire 194,5
milioni, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di
qualunque regime, ottenuti nell'arco di un periodo di tre anni.
  5. Ciascun  beneficiario non imprenditore agricolo  puo' conseguire
un aiuto massimo complessivo pari a:
   10% per investimenti fino a 400 milioni di lire;
   5% per investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.
  6. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario
e' tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti:
   il volume complessivo degli investimenti;
   il valore di altre eventuali agevolazioni;
  che  tutte le  agevolazioni,  in ogni  caso,  rientrano nei  limiti
fissati dal presente decreto.