Art. 5. 1. Le misure previste dal presente decreto devono rispettare le limitazioni settoriali di cui all'art. 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole. 2. Per gli imprenditori agricoli, il volume degli investimenti da rispettare, ai sensi dell'allegato 1 del citato regolamento (CE) n. 950/97, e' limitato a: 90.000 ECU per ULU pari a lire 175 milioni; 180.000 ECU per azienda pari a lire 350 milioni. 3. Il valore delle agevolazioni espresso nella percentuale del volume di investimento, derivante dall'applicazione del presente decreto, e' del 10%, che, cumulato ad altri aiuti, non puo' comunque superare: il 22,5% del volume degli investimenti per imprenditori in zone agricole svantaggiate; il 15% del volume degli investimenti per imprenditori in zone agricole non svantaggiate. 4. Per i beneficiari non imprenditori agricoli si applicano i limiti previsti dalla comunicazione della Commissione per gli aiuti "de minimis", pubblicata nella G.U. CE C-68 del 6 marzo 1996. L'importo "de minimis" e' fissato a 100.000 ECU, pari a lire 194,5 milioni, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di un periodo di tre anni. 5. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo puo' conseguire un aiuto massimo complessivo pari a: 10% per investimenti fino a 400 milioni di lire; 5% per investimenti eccedenti i 400 milioni di lire. 6. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario e' tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli investimenti; il valore di altre eventuali agevolazioni; che tutte le agevolazioni, in ogni caso, rientrano nei limiti fissati dal presente decreto.