Art. 6. 1. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, il venditore ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla loro cancellazione legale per la demolizione. 2. Per cancellazione legale si intende il ritiro dei documenti di circolazione, ai fini della cancellazione dagli archivi meccanografici del Ministero dei trasporti, nel caso di macchine immatricolate, o dei documenti di iscrizione all'albo degli utenti motori agricoli (UMA), per la cancellazione dagli appositi registri, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della macchina negli altri casi.