Art. 6.
  1.  Entro quindici  giorni dalla  data di  consegna delle  macchine
agricole di cui  all'art. 57 del decreto legislativo  30 aprile 1992,
n.  285, attrezzature  agricole portate,  semiportate e  attrezzature
fisse, il venditore ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede
se autorizzato,  o di consegnarle  ad un demolitore autorizzato  e di
provvedere alla loro cancellazione legale per la demolizione.
  2. Per cancellazione  legale si intende il ritiro  dei documenti di
circolazione,   ai    fini   della   cancellazione    dagli   archivi
meccanografici  del Ministero  dei  trasporti, nel  caso di  macchine
immatricolate, o  dei documenti  di iscrizione all'albo  degli utenti
motori agricoli (UMA), per  la cancellazione dagli appositi registri,
o  della  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio attestante  il
possesso della macchina negli altri casi.