Art. 7. 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse di cui al precedente art. 6 non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.