Art. 7.
  1. Le macchine agricole di  cui all'art. 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285,  attrezzature agricole portate, semiportate e
attrezzature fisse  di cui  al precedente art.  6 non  possono essere
rimesse in  circolazione o riutilizzate  e sono consegnate  ai centri
appositamente  autorizzati al  fine della  messa in  sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.