Art. 8.
  1. Le  imprese costruttrici o importatrici  delle macchine agricole
nuove,  entro   sessanta  giorni   dalla  data  di   ricezione  della
documentazione  inviata  dal  venditore  ed idonea  per  ottenere  il
recupero  d'imposta,  rimborsano  allo   stesso  venditore  la  somma
equivalente  al contributo  statale e  beneficiano di  un credito  di
imposta di pari importo. Il credito di imposta puo' essere utilizzato
per  il  versamento delle  ritenute  dell'imposta  sul reddito  delle
persone  fisiche, operate  in qualita'  di sostituto  di imposta  sui
redditi  da lavoro  dipendente,  dell'IRPEF,  dell'IRPEG e  dell'IVA,
dovute anche in acconto per l'esercizio in cui avviene la vendita.