Art. 8. 1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero d'imposta, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo. Il credito di imposta puo' essere utilizzato per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualita' di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui avviene la vendita.