Art. 9. 1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, con specifica di eventuali accessori, di cui al comma 4 dell'art. 3, e dell'atto di acquisto; b) copia dei documenti di circolazione e della eventuale targa o, in loro mancanza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la proprieta' da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione della macchina agricola usate e originale del libretto di circolazione, o, in mancanza, di dichiarazione di presa in carico della macchina agricola usata, per la rottamazione, da parte del demolitore autorizzato; d) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto a); e) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori; f) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione.