Art. 9.
  1. Fino al  31 dicembre del quinto anno successivo  a quello in cui
e'  stata emessa  la fattura  di vendita,  le imprese  costruttrici o
importatrici  conservano,  per  ciascun acquirente  beneficiario,  la
seguente  documentazione,  che  deve  essere ad  essi  trasmessa  dal
venditore:
  a)  copia della  fattura  di vendita,  con  specifica di  eventuali
accessori, di cui al comma 4 dell'art. 3, e dell'atto di acquisto;
  b) copia dei  documenti di circolazione e della  eventuale targa o,
in  loro  mancanza,  della   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' attestante  la proprieta'  da parte del  possessore, delle
macchine  agricole di  cui  all'art. 57  del  decreto legislativo  30
aprile  1992, n.  285, attrezzature  agricole portate,  semiportate e
attrezzature fisse;
  c)  copia  della domanda  di  cancellazione  per demolizione  della
macchina agricola usate e originale  del libretto di circolazione, o,
in  mancanza, di  dichiarazione  di presa  in  carico della  macchina
agricola  usata,  per  la   rottamazione,  da  parte  del  demolitore
autorizzato;
  d)  autocertificazione dello  stato di  famiglia nel  caso previsto
all'art. 4, punto a);
  e) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;
  f)   ogni   altra   dichiarazione  necessaria   per   l'ottenimento
dell'agevolazione.