MODALITA' DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA 1. Fonti normative Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 2. Definizioni Ai fini del presente regolamento si definiscono: - "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attivita' di deposito centralizzato di strumenti finanziari; - "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi. 3. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio. 4. Disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela 4.1 Disposizioni generali Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali e' altresi' indicato il depositario dei beni medesimi. Tali evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Gli intermediari devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovra' essere prestata affinche' le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilita' sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, l'intermediario non potra' in nessun caso utilizzare le somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma la possibilita' per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento - che dovra' essere prontamente rilevato nella contabilita' aziendale - necessario per la conclusione delle operazioni. Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. In particolare, i titoli della clientela non possono essere utilizzati dall'intermediario se non sulla base di apposita previsione contrattuale approvata per iscritto dal cliente. Nel contratto devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonche' la responsabilita' delle parti coinvolte nelle operazioni. Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. 4.2 Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie e agli agenti di cambio Le SIM, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela presso una banca, in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi. Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario: - retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario; - retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario; - corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario; - non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi. Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle somme depositate sui conti di proprieta' dell'intermediario. Il deposito non e' richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare. 5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela Ferma restando la responsabilita' dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso: - organismi di deposito centralizzato; - altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonche' l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita' (1). ------------ (1) L'eventuale modifica del sub-depositario e' resa nota al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario e' riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante. 6. Controlli interni La funzione di controllo interno accerta che sia assicurato il rispetto delle presenti disposizioni; a tal fine, provvede a riscontrare periodicamente, anche sulla base degli estratti conto emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della verifica dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. A quest'ultimo spetta il compito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di verificare il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento, segnalando con tempestivita' agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarita' riscontrate. 7. SIM che non possono detenere disponibilita' liquide e strumenti finanziari della clientela Le SIM che secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di capitale minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 non possono detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela, adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui sono abilitate. E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente: a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SIM; b) fornisca le disponibilita' necessarie per la prestazione dei servizi di investimento; c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione alla SIM, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione. Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovra' essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto lire e viceversa (2), ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito alla SIM e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti. ------------ (2) Resta ferma la possibilita' di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il deposito di margini). Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni gia' disposte e in fase di liquidazione. Resta salva la possibilita' per le SIM di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia. 8. Agenti di cambio Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attivita' detengono valori della clientela: a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita' dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela; b) incaricano una societa' di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di effettuare, con cadenza almeno trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula. La societa' di revisione comunica tempestivamente agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarita' riscontrate. Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilita' liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 7. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b). 9. Imprese di investimento e banche comunitarie Alle succursali di imprese di investimento e alle banche comunitarie operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 4.1 delle presenti disposizioni. ------------ Allegato DISPONIBILITA' DELLA CLIENTELA DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA _____________________________________________________________________ Servizio di negoziazione per conto terzi: Voce 1- numero di contratti in essere 2- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio 2.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli 3- strumenti finanziari di terzi presso terzi 3.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli 4- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio 5- disponibilita' liquide di terzi presso terzi 5.a- disponibilita' liquide di terzi presso terzi rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli Servizio di gestione: 6- numero di contratti in essere 7- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio 7.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli 8- strumenti finanziari di terzi presso terzi 8.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli 9- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio 10- disponibilita' liquide di terzi presso terzi 10.a- disponibilita' liquide di terzi presso terzi rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli Servizio di raccolta ordini: 11- numero di contratti in essere 12- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio 13- strumenti finanziari di terzi presso terzi 14- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio 15- disponibilita' liquide di terzi presso terzi _____________________________________________________________________ Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti: a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i valori vanno indicati: - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.); - la residenza (nazionale o estera); b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicati: - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento; ecc.); - la residenza (nazionale o estera); c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati: - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.); - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.); d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi accentrati, ecc.).