(all. 1 - art. 1)
 MODALITA' DI DEPOSITO E  DI SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
        E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA
1. Fonti normative
Articoli  6,  comma  1,  lett.  b),  22  e  201, comma 12 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria).
2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si definiscono:
- "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli  S.p.A.,  la
gestione  centralizzata  dei  titoli  presso  la Banca d'Italia e gli
altri  organismi  italiani  o  esteri  abilitati  sulla  base   della
disciplina   del   Paese   di   origine   all'attivita'  di  deposito
centralizzato di strumenti finanziari;
- "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le  banche
comunitarie;  le  SIM  e  le  imprese di investimento comunitarie che
possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide  della
clientela;  altri  soggetti  abilitati  all'attivita'  di deposito di
strumenti finanziari per conto di terzi.
3. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane,
alle imprese di  investimento  e  alle  banche  extracomunitarie  con
succursali in Italia e agli agenti di cambio.
4.  Disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della
clientela
4.1 Disposizioni generali
Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a  qualunque
titolo  detenuti  dagli  intermediari  devono  risultare  da apposite
evidenze  contabili  relative  a  ciascun  cliente  e  suddivise  per
tipologia  di  servizio  prestato nelle quali e' altresi' indicato il
depositario dei beni medesimi.
Tali evidenze devono essere aggiornate  in  via  continuativa  e  con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con certezza la posizione di ciascun cliente.
Gli  intermediari  devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia
in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in  cui  le
operazioni   effettuate   per  conto  della  clientela  prevedano  la
costituzione  e  il  regolamento  di  margini  presso  terze   parti,
particolare  cura  dovra'  essere  prestata affinche' le posizioni di
ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente
distinte  in  modo  tale  da  evitare  compensazioni  tra  i  margini
incassati  e  dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto
dei differenti  clienti  o  per  conto  dell'intermediario  medesimo.
Pertanto,  ove  le disponibilita' sui conti dei singoli clienti siano
insufficienti, l'intermediario non potra' in nessun  caso  utilizzare
le  somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma
la  possibilita'  per  l'intermediario  di   concedere   al   cliente
l'eventuale  finanziamento  -  che dovra' essere prontamente rilevato
nella contabilita' aziendale - necessario per  la  conclusione  delle
operazioni.
Gli  intermediari  non possono utilizzare nell'interesse proprio o di
terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi
titolo detenuti,  salvo  consenso  scritto  di  questi  ultimi.    In
particolare,  i  titoli della clientela non possono essere utilizzati
dall'intermediario   se   non   sulla  base  di  apposita  previsione
contrattuale approvata per  iscritto  dal  cliente.    Nel  contratto
devono  essere  indicate  le  controparti,  le  caratteristiche delle
operazioni che possono essere poste in essere, le  garanzie  fornite,
nonche'  la responsabilita' delle parti coinvolte nelle operazioni.
Le  singole  operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno
essere rese note al cliente con apposita comunicazione o  nell'ambito
della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
4.2 Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento
extracomunitarie e agli agenti di cambio
Le  SIM,  le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di
cambio depositano, entro il giorno lavorativo  successivo  alla  loro
ricezione,  le  somme  di  denaro ricevute dalla clientela presso una
banca,  in  conti  intestati  agli   intermediari   depositanti   con
l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti
distinti da quelli degli intermediari medesimi.
Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di
interessi.   In   particolare,   dal   contratto  deve  risultare  se
l'intermediario:
- retrocede gli interessi nella stessa  misura  percepita  dal  terzo
depositario;
-  retrocede  gli  interessi  in  misura  forfettaria  pari  a quanto
mediamente percepito dal depositario;
-  corrisponde  interessi  in  misura  difforme  rispetto  a   quella
corrisposta dal depositario;
-   non   corrisponde   interessi   sulle   somme   liquide  connesse
all'espletamento degli incarichi.
Gli interessi  maturati  sui  conti  di  terzi  devono  risultare  da
separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti
sulle somme depositate sui conti di proprieta' dell'intermediario.
Il  deposito  non  e'  richiesto  qualora  l'esecuzione dell'incarico
preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale
consegna sia imminente in  relazione  alla  natura  dell'incarico  da
espletare.
5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela
Ferma  restando  la  responsabilita' dell'intermediario nei confronti
del  cliente,  ove  quest'ultimo  dia  la  propria  approvazione  per
iscritto,  gli  strumenti  finanziari  possono  essere sub-depositati
presso:
- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati. Al cliente  devono  essere  indicati  i
soggetti   presso   i  quali     sono  sub-depositati  gli  strumenti
finanziari, nonche' l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo
gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita' (1).
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          (1) L'eventuale modifica del sub-depositario e'  resa  nota
          al  cliente  con apposita comunicazione o nell'ambito della
          rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
In  ciascun  conto  di  deposito  acceso  presso  l'intermediario  e'
riportata  la  denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo
gli  strumenti  finanziari  della  clientela  sono  tenuti  in  conti
intestati  all'intermediario  depositante,  con  l'indicazione che si
tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti  distinti  da  quelli
dell'intermediario    depositante    accesi    presso   il   medesimo
sub-depositario.
I contratti stipulati con i  sub-depositari  sono  conservati  presso
l'intermediario depositante.
6. Controlli interni
La  funzione  di  controllo  interno  accerta  che  sia assicurato il
rispetto  delle  presenti  disposizioni;  a  tal  fine,  provvede   a
riscontrare  periodicamente,  anche  sulla  base degli estratti conto
emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli
clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della
verifica dovranno essere tempestivamente segnalate  al  Consiglio  di
Amministrazione  e  al  Collegio  Sindacale. A quest'ultimo spetta il
compito, nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  di  verificare  il
rispetto   delle  disposizioni  previste  nel  presente  regolamento,
segnalando con tempestivita' agli organi di  Vigilanza  le  eventuali
irregolarita' riscontrate.
7.  SIM  che  non possono detenere disponibilita' liquide e strumenti
finanziari della clientela
Le SIM che secondo quanto previsto dalla  disciplina  in  materia  di
capitale  minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del
24 dicembre 1996 non possono detenere,  neanche  in  via  temporanea,
strumenti   finanziari  e  disponibilita'  liquide  della  clientela,
adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale  divieto
nella prestazione dei servizi cui sono abilitate.
E'  coerente  con  il  richiamato  divieto  l'adozione  di  un modulo
operativo nel quale sia previsto che il cliente:
a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli  presso  una
banca,   dedicati   esclusivamente  al  compimento  delle  operazioni
connesse con la prestazione dei  servizi  di  investimento  da  parte
della SIM;
b)  fornisca  le  disponibilita'  necessarie  per  la prestazione dei
servizi di investimento;
c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati  conti  solo  a
fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel
caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
d)  possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione
alla SIM, ad eccezione  di  quelli  necessari  al  regolamento  degli
ordini in corso di esecuzione.
Inoltre,  la  banca  presso  cui  sono accesi i predetti conti dovra'
essere impegnata contrattualmente  ad accertarsi  che ogni operazione
che interessa il conto titoli trovi contropartita nel  conto  lire  e
viceversa  (2),  ad  eccezione  del  caso  in cui il cliente, con uno
specifico ordine impartito alla SIM e reso  noto  anche  alla  banca,
disponga altrimenti.
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          (2)  Resta  ferma la possibilita' di movimentare un singolo
          conto nelle ipotesi in cui lo impongano le  caratteristiche
          tecniche  delle  operazioni  poste in essere (ad esempio il
          deposito di margini).
Infine, qualora il cliente intenda estinguere  i  conti  o  prelevare
parte  dei  valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca
l'inesistenza di operazioni gia' disposte e in fase di liquidazione.
Resta  salva  la possibilita' per le SIM di adottare schemi operativi
diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere
sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia.
8.   Agenti di cambio
Gli agenti di cambio che nello svolgimento  della  propria  attivita'
detengono valori della clientela:
a)  inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita' dalla
stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative  ai
valori della clientela;
b)   incaricano   una   societa'   di  revisione  contabile  iscritta
nell'apposito albo tenuto dalla Consob  di  effettuare,  con  cadenza
almeno  trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6.
Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce  l'incarico
e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
 La  societa'  di  revisione  comunica tempestivamente agli organi di
Vigilanza le eventuali irregolarita' riscontrate.
Gli agenti di cambio  che  non  intendono  detenere  neanche  in  via
temporanea   disponibilita'  liquide  e  strumenti  finanziari  della
clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo  7.    A
essi  non  si  applicano  le  disposizioni  previste dalle precedenti
lettere a) e b).
9. Imprese di investimento e banche comunitarie
Alle succursali di imprese di investimento e alle banche  comunitarie
operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo
4.1 delle presenti disposizioni.
                            ------------
                                                             Allegato
                   DISPONIBILITA' DELLA CLIENTELA
                   DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO
     INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA
_____________________________________________________________________
              Servizio di negoziazione per conto terzi:
Voce
1- numero di contratti in essere
2- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
2.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3-  strumenti finanziari di terzi presso terzi
3.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4-   disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
5-  disponibilita' liquide di terzi presso terzi
5.a-   disponibilita' liquide di terzi  presso  terzi  rivenienti  da
operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
                        Servizio di gestione:
6-  numero di contratti in essere
7-  strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
7.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8-  strumenti finanziari di terzi presso terzi
8.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9-   disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
10-  disponibilita' liquide di terzi presso terzi
10.a-  disponibilita' liquide di terzi  presso  terzi  rivenienti  da
operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
                    Servizio di raccolta ordini:
11-  numero di contratti in essere
12-  strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13-  strumenti finanziari di terzi presso terzi
14-  disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
15-  disponibilita' liquide di terzi presso terzi
_____________________________________________________________________
Le   informazioni   vanno   ripartite  in  funzione  dei  criteri  di
classificazione seguenti:
a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i  valori  vanno
indicati:
 - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
 - la residenza (nazionale o estera);
b)  con  riferimento  alle controparti di mercato delle operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto
della clientela (sottovoci  contrassegnate  dalla  lettera  a)  vanno
indicati:
 - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento;
ecc.);
 - la residenza (nazionale o estera);
c)  con  riferimento  agli strumenti finanziari della clientela vanno
indicati:
 - il tipo di strumento (obbligazioni,  azioni,  strumenti  derivati,
ecc.);
 - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
d)  con  riferimento  ai  soggetti  terzi depositari dei titoli o dei
valori va indicata la  natura  del  soggetto  (banche  o  imprese  di
investimento  italiane,  comunitarie  o  extracomunitarie,  organismi
accentrati, ecc.).