Art. 3. Il secondo comma dell'art. 399 e' modficato come sotto riportato: "In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per ciascun indirizzo, per un totale di 30 iscritti nell'intero corso di studi per ciascun indirizzo".