Art. 3.
  Il secondo comma dell'art. 399 e' modficato come sotto riportato:
  "In base alle strutture e  alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci  per ciascun  anno di  corso e  per ciascun  indirizzo, per  un
totale  di  30  iscritti  nell'intero  corso  di  studi  per  ciascun
indirizzo".