Art. 3.
               Condizioni di ammissibilita' e priorita'
  1.  Le domande  di contributo  devono essere  corredate, a  pena di
inammissibilita', da:
  a) piano  di copertura finanziaria  dei costi previsti e  tutti gli
elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa proposta;
  b)  dichiarazione   di  interesse  alla   realizzazione  rilasciata
dall'Autorita'    governativa    competente   del    Paese    oggetto
dell'intervento, da trasmettere per le vie diplomatiche.
  2. L'Amministrazione si riserva,  tenuto conto delle disponibilita'
finanziarie e dei tempi necessari per l'istruttoria delle domande, di
limitare per ciascun Paese di cui  al precedente art. 1, il numero di
progetti da  prendere in considerazione ai  fini dell'istruttoria. Al
riguardo  terra'  conto  dell'ordine   di  priorita'  indicato  dalla
competente Autorita' che ha rilasciato gli assensi.
  3. Le domande di  contributo, previo accertamento della regolarita'
formale delle  stesse e della  validita' del contenuto  dei progetti,
sono inserite in una graduatoria  di merito sulla base delle seguenti
due priorita' di valore decrescente:
    a) prima priorita' (coefficiente 20):
  1)  progetti   aventi  ad  oggetto  la   formazione  professionale,
manageriale e  di quadri  intermedi cosi' come  l'assistenza tecnica,
finalizzate allo  sviluppo delle imprese, ivi  comprese quelle aventi
per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati;
  2)   progetti   cofinanziati   dal  partner   del   Paese   oggetto
dell'intervento;
  3)  progetti  proposti   da  soggetti  senza  fini   di  lucro,  da
associazioni   di   categoria,   consorzi,  societa'   consortili   e
cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente;
  4) progetti derivati  o collegati ad interventi  gia' finanziati da
istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte;
  5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24
aprile 1990, n. 100 e l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  6) progetti, ritenuti ammissibili  al finanziamento nel corso della
gestione  dei  fondi  di  precedente  assegnazione,  da  ripresentare
secondo le modalita' indicate nel presente decreto;
  7) progetti individuati in seno all'iniziativa Centro-Europea;
    b) seconda priorita' (coefficiente 10):
  1) progetti  concernenti studi di fattibilita'  e progettazione nei
settori dei trasporti,  delle telecomunicazioni, della distribuzione,
del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, cosi' come in
materia di riconversione industriale ed agricola;
  2) progetti presentati da ICE, Simest, Finest, Informest.
  4. Le diverse priorita' sono cumulabili per ogni singolo progetto.