Art. 4.
                       Ammontare del contributo
  1. L'ammontare del  contributo concesso dal Ministero,  pari al 50%
delle  spese  complessive  ammesse, non  potra',  comunque,  eccedere
l'importo di 800 milioni di lire.
  2.  Qualora a  fronte del  progetto, per  il quale  viene inoltrata
domanda,  vengano  erogati altri  contributi  da  parte di  organismi
nazionali e  internazionali, l'importo totale di  questi sara' tenuto
presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, e
cio' allo scopo  di assicurare che l'insieme dei  contributi di fonte
pubblica  non   superi  comunque   l'80%  dei  costi   del  progetto,
comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal
Ministero.