Art. 4. Ammontare del contributo 1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50% delle spese complessive ammesse, non potra', comunque, eccedere l'importo di 800 milioni di lire. 2. Qualora a fronte del progetto, per il quale viene inoltrata domanda, vengano erogati altri contributi da parte di organismi nazionali e internazionali, l'importo totale di questi sara' tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, e cio' allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.