Art. 7. Erogazione del contributo 1. Su richiesta del beneficiario, potra' essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo medesimo, previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, come da modello allegato alla circolare applicativa, cosi come di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori. 2. La liquidazione del contributo, o del saldo in caso sia stata erogata un'anticipazione, e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione del progetto, attenendosi alle procedure indicate dal Ministero con apposita circolare. 3. Le spese sostenute da soggetti che partecipino all'esecuzione delle attivita' del progetto, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse ed evidenziate nel rendiconto da sottoporre al Ministero.