Art. 7.
                      Erogazione del contributo
  1.   Su  richiesta   del  beneficiario,   potra'  essere   concessa
un'anticipazione  nella   misura  massima  del  50%   del  contributo
medesimo, previa  presentazione di garanzia bancaria  o assicurativa,
come da  modello allegato  alla circolare  applicativa, cosi  come di
idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
  2. La  liquidazione del contributo, o  del saldo in caso  sia stata
erogata   un'anticipazione,  e'   effettuata  su   presentazione  del
rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata
relazione illustrativa  delle azioni  svolte. Il  rendiconto relativo
alle spese sostenute  deve essere inviato al  Ministero entro quattro
mesi  dalla  data  di  conclusione  del  progetto,  attenendosi  alle
procedure indicate dal Ministero con apposita circolare.
  3. Le  spese sostenute  da soggetti che  partecipino all'esecuzione
delle attivita' del progetto, purche' rientranti fra le voci di spesa
ammesse  a  contributo,  devono  essere incluse  ed  evidenziate  nel
rendiconto da sottoporre al Ministero.