Art. 6.
  L'esecuzione delle  operazioni relative  al collocamento  dei buoni
del Tesoro  poliennali di  cui al presente  decreto e'  affidata alla
Banca d'Italia.
  Alla stessa Banca  d'Italia sono affidate le  operazioni di rinnovo
dei buoni  del Tesoro  poliennali nominativi, di  cui al  sesto comma
dell'art. 1;  dette operazioni  di rinnovo possono  essere effettuate
dal 17 al 21 luglio 1998.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione delle  aste  tramite  la Rete  nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare della  provvigione sara'  scritturato dalle  sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".