Articolo 14
Cessione di azienda
1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse
nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti,
nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accettamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari
liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia
stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante.
L'articolo 14 riprendendo in larga misura la previsione espressa
nell'art. 19 della legge n. 4 del 1929, disciplina la materia della
responsabilita' dipendente da cessione di azienda o di un ramo di
azienda.
1. Il comma 1 stabilisce che il cessionario e' responsabile, in
solido con il cedente, per il pagamento delle imposte e delle
sanzioni riferibili a:
- violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuto il
trasferimento e nei due anni precedenti, ancorche' non contestate o
irrogate alla data della cessione;
- violazioni gia' contestate (e alle sanzioni gia' irrogate), nel
medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore.
La nuova norma amplia, dunque, rispetto al citato art. 19 (che
faceva riferimento solo all'anno del trasferimento e ai due
precedenti), le ipotesi di responsabilita' del cessionario e,
tuttavia, introduce due importanti limitazioni sotto altro profilo,
stabilendo che al cessionario va riconosciuto il beneficio della pre-
via escussione del cedente e che la responsabilita' solidale
(sussidiaria) non puo' eccedere il valore dell'azienda o del ramo
d'azienda acquisito.
Il beneficio della previa escussione accordato al cessionario,
impone all'ufficio o all'ente di procedere, anzitutto, in via
esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito
(residuo) puo' essere fatto valere nei confronti del cessionario.
Il valore dell'azienda o del ramo di azienda da assumere quale
limite alla responsabilita' solidale del cessionario e' quello
accertato dal competente ufficio delle entrate o del registro ovvero,
in mancanza di accertamento, quello dichiarato dalle parti.
E' da sottolineare che per configurarsi la responsabilita' del
cessionario non e' indispensabile che il trasferimento dell'azienda
risulti da apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si
renda applicabile l'imposta di registro per presunzione di cessione
(salvo prova contraria) desunta, ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lett. d) del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, dalla
continuazione della stessa attivita' commerciale nel medesimo locale
o in parte di esso, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella
titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise
e concordanti.
2. Il comma 2 prevede un'ulteriore limitazione alla
responsabilita' del cessionario, disponendo che la sua obbligazione
(sussidiaria, come si e' detto) e' limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
Di conseguenza, secondo quanto espressamente previsto dal comma
3, gli uffici e gli enti (uffici delle entrate, uffici distrettuali
delle imposte dirette, uffici I.V.A., uffici del registro, comuni,
province, regioni, ecc.) sono tenuti a rilasciare all'interessato che
ne faccia richiesta un certificato (in bollo da lire 20.000 e previo
pagamento dei previsti tributi speciali) in ordine all'esistenza di
contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali i
debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data della richiesta.
Nel certificato devono essere enunciate anche le violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione o nel biennio
precedente e gia' constatate dall'ufficio o dell'ente competenti,
ancorche' alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il
relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione.
Il cessionario e' liberato da ogni obbligazione nel caso di
certificato negativo e nel caso che il certificato non sia rilasciato
entro quaranta giorni dalla richiesta.
Gli uffici e gli enti interessati dovranno quindi dedicare la
massima cura e tempestivita' nell'esame delle richieste presentate e
nel rilascio dei relativi certificati.
In ordine al termine di quaranta giorni previsto, si chiarisce
che lo stesso decorre dalla data in cui la richiesta perviene
all'ufficio o all'ente, mentre il termine finale si identifica con il
giorno di ritiro del certificato presso gli sportelli dell'ufficio o
dell'ente ovvero con quello di spedizione mediante lettera
raccomandata.
La circostanza che l'obbligazione del cessionario sia fissata con
riferimento al debito risultante "alla data del trasferimento"
dell'azienda o del ramo di azienda, non esclude che, in mancanza di
una diversa disposizione, il certificato possa essere richiesto in
qualsiasi tempo, sia prima che dopo la cessione.
D'altra parte, la previsione del comma 3 e' finalizzata anche a
porre il cessionario in grado di conoscere preventivamente le
responsabilita' che potrebbero conseguire all'acquisto dell'azienda,
per cui anche il cessionario in fieri deve ritenersi legittimato a
chiedere la certificazione. In detta ipotesi, peraltro, e' necessario
che il cedente in fieri manifesti esplicitamente il proprio consenso
alla richiesta del certificato da parte di terzi.
Resta inteso, comunque, che il cessionario non puo' ritenersi
esonerato da responsabilita' con riferimento al periodo intercorrente
tra la data di rilascio del certificato (o la data di scadenza del
termine dei quaranta giorni in caso di mancato rilascio) e quella in
cui avviene il trasferimento dell'azienda.
3. Tutte le limitazioni della responsabilita', previste
nell'articolo 14, vengono meno, ai sensi del comma 4, se la cessione
dell'azienda - anche se avvenuta con trasferimento frazionato di
singoli beni - sia stata attuata in frode ai crediti di natura
tributaria (si consideri, per esempio, la previsione espressa
nell'art. 97 del d.P.R. n. 602 del 1973 in ordine agli atti
fraudolenti compiuti dal debitore al fine di sottrarsi al pagamento
delle imposte, interessi e sanzioni amministrative).
In base al comma 5, la frode si presume, salvo prova contraria,
se il trasferimento e' effettuato nei sei mesi successivi alla
constatazione di una violazione penalmente rilevante e suscettibile
di radicare l'azione corrispondente (e cioe' se l'azione penale e'
proponibile in quanto non ostano cause che ne impediscono
l'esercizio, come per esempio la prescrizione del reato).
Riepilogando, la responsabilita' del cessionario non e' soggetta
ad alcuna limitazione, sia che si tratti di frode concretamente
accertata (la cui prova deve essere sempre fornita dall'ufficio) sia
che si tratti di frode semplicemente presunta e non vinta da prova
contraria.
In entrambi i casi, nessun effetto limitativo e tanto meno
liberatorio puo' derivare dal certificato eventualmente rilasciato (o
dal mancato rilascio nel termine di quaranta giorni) essendo tutto
cio' superato dal provato disegno fraudolento. Il cessionario
rispondera' pertanto solidamente (ma senza piu' il beneficio della
previa escussione del cedente) ed illimitatamente di tutte le
violazioni commesse dal cedente fino alla data del trasferimento,
anche se a tale data le stesse non siano state ancora constatate,
purche' ovviamente vengano rispettati i termini di decadenza previsti
per l'accertamento.