Articolo 14
                         Cessione di azienda
    1.  Il  cessionario  e'  responsabile  in  solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro  i  limiti
del  valore  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda,  per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni  commesse
nell'anno  in  cui  e'  avvenuta  la  cessione  e nei due precedenti,
nonche' per quelle gia' irrogate e contestate  nel  medesimo  periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
    2.   L'obbligazione   del   cessionario  e'  limitata  al  debito
risultante, alla data del  trasferimento,  dagli  atti  degli  uffici
dell'amministrazione    finanziaria    e    degli    enti    preposti
all'accettamento dei tributi di loro competenza.
    3. Gli uffici e gli enti indicati  nel  comma  2  sono  tenuti  a
rilasciare,    su    richiesta   dell'interessato,   un   certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di  quelle  gia'  definite
per  le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto  liberatorio  del  cessionario,  del  pari
liberato  ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta
    4. La  responsabilita'  del  cessionario  non  e'  soggetta  alle
limitazioni  previste  nel  presente articolo qualora la cessione sia
stata attuata in frode dei  crediti  tributari,  ancorche'  essa  sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
    5.  La  frode  si  presume,  salvo  prova  contraria,  quando  il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi  dalla  constatazione  di
una violazione penalmente rilevante.
    L'articolo  14 riprendendo in larga misura la previsione espressa
nell'art. 19 della legge n. 4 del 1929, disciplina la  materia  della
responsabilita'  dipendente  da  cessione  di azienda o di un ramo di
azienda.
    1. Il comma 1 stabilisce che il cessionario e'  responsabile,  in
solido  con  il  cedente,  per  il  pagamento  delle  imposte e delle
sanzioni riferibili a:
    -  violazioni  commesse  nell'anno  in   cui   e'   avvenuto   il
trasferimento  e  nei due anni precedenti, ancorche' non contestate o
irrogate alla data della cessione;
    - violazioni gia' contestate (e alle sanzioni gia' irrogate), nel
medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore.
    La nuova norma amplia, dunque, rispetto al citato  art.  19  (che
faceva   riferimento   solo  all'anno  del  trasferimento  e  ai  due
precedenti),  le  ipotesi  di  responsabilita'  del  cessionario   e,
tuttavia,  introduce  due importanti limitazioni sotto altro profilo,
stabilendo che al cessionario va riconosciuto il beneficio della pre-
via  escussione  del  cedente  e  che  la  responsabilita'   solidale
(sussidiaria)  non  puo'  eccedere  il valore dell'azienda o del ramo
d'azienda acquisito.
    Il beneficio della previa escussione  accordato  al  cessionario,
impone  all'ufficio  o  all'ente  di  procedere,  anzitutto,  in  via
esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase,  il  credito
(residuo) puo' essere fatto valere nei confronti del cessionario.
    Il  valore  dell'azienda  o del ramo di azienda da assumere quale
limite  alla  responsabilita'  solidale  del  cessionario  e'  quello
accertato dal competente ufficio delle entrate o del registro ovvero,
in mancanza di accertamento, quello dichiarato dalle parti.
    E'  da  sottolineare  che per configurarsi la responsabilita' del
cessionario non e' indispensabile che il  trasferimento  dell'azienda
risulti da apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si
renda  applicabile  l'imposta di registro per presunzione di cessione
(salvo prova contraria) desunta, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,
lett.  d) del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, dalla
continuazione della stessa attivita' commerciale nel medesimo  locale
o  in parte di esso, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella
titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise
e concordanti.
    2.   Il   comma   2   prevede   un'ulteriore   limitazione   alla
responsabilita'  del  cessionario, disponendo che la sua obbligazione
(sussidiaria, come si e' detto) e'  limitata  al  debito  risultante,
alla    data    del    trasferimento,   dagli   atti   degli   uffici
dell'amministrazione    finanziaria    e    degli    enti    preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
    Di  conseguenza,  secondo quanto espressamente previsto dal comma
3, gli uffici e gli enti (uffici delle entrate,  uffici  distrettuali
delle  imposte  dirette,  uffici I.V.A., uffici del registro, comuni,
province, regioni, ecc.) sono tenuti a rilasciare all'interessato che
ne faccia richiesta un certificato (in bollo da lire 20.000 e  previo
pagamento  dei  previsti tributi speciali) in ordine all'esistenza di
contestazioni in corso e di quelle  gia'  definite  per  le  quali  i
debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data della richiesta.
    Nel  certificato  devono  essere  enunciate  anche  le violazioni
commesse nell'anno in cui e'  avvenuta  la  cessione  o  nel  biennio
precedente  e  gia'  constatate  dall'ufficio o dell'ente competenti,
ancorche' alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso  il
relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione.
    Il  cessionario  e'  liberato  da  ogni  obbligazione nel caso di
certificato negativo e nel caso che il certificato non sia rilasciato
entro quaranta giorni dalla richiesta.
    Gli uffici e gli enti interessati  dovranno  quindi  dedicare  la
massima  cura e tempestivita' nell'esame delle richieste presentate e
nel rilascio dei relativi certificati.
    In ordine al termine di quaranta giorni  previsto,  si  chiarisce
che  lo  stesso  decorre  dalla  data  in  cui  la richiesta perviene
all'ufficio o all'ente, mentre il termine finale si identifica con il
giorno di ritiro del certificato presso gli sportelli dell'ufficio  o
dell'ente   ovvero   con   quello   di  spedizione  mediante  lettera
raccomandata.
    La circostanza che l'obbligazione del cessionario sia fissata con
riferimento  al  debito  risultante  "alla  data  del  trasferimento"
dell'azienda  o  del ramo di azienda, non esclude che, in mancanza di
una diversa disposizione, il certificato possa  essere  richiesto  in
qualsiasi tempo, sia prima che dopo la cessione.
    D'altra  parte,  la previsione del comma 3 e' finalizzata anche a
porre  il  cessionario  in  grado  di  conoscere  preventivamente  le
responsabilita'  che potrebbero conseguire all'acquisto dell'azienda,
per cui anche il cessionario in fieri deve  ritenersi  legittimato  a
chiedere la certificazione. In detta ipotesi, peraltro, e' necessario
che  il cedente in fieri manifesti esplicitamente il proprio consenso
alla richiesta del certificato da parte di terzi.
    Resta inteso, comunque, che il  cessionario  non  puo'  ritenersi
esonerato da responsabilita' con riferimento al periodo intercorrente
tra  la  data  di rilascio del certificato (o la data di scadenza del
termine dei quaranta giorni in caso di mancato rilascio) e quella  in
cui avviene il trasferimento dell'azienda.
    3.   Tutte   le   limitazioni   della  responsabilita',  previste
nell'articolo 14, vengono meno, ai sensi del comma 4, se la  cessione
dell'azienda  -  anche  se  avvenuta  con trasferimento frazionato di
singoli beni - sia stata  attuata  in  frode  ai  crediti  di  natura
tributaria   (si  consideri,  per  esempio,  la  previsione  espressa
nell'art. 97  del  d.P.R.  n.  602  del  1973  in  ordine  agli  atti
fraudolenti  compiuti  dal debitore al fine di sottrarsi al pagamento
delle imposte, interessi e sanzioni amministrative).
    In base al comma 5, la frode si presume, salvo  prova  contraria,
se  il  trasferimento  e'  effettuato  nei  sei  mesi successivi alla
constatazione di una violazione penalmente rilevante  e  suscettibile
di  radicare  l'azione  corrispondente (e cioe' se l'azione penale e'
proponibile  in  quanto  non  ostano   cause   che   ne   impediscono
l'esercizio, come per esempio la prescrizione del reato).
    Riepilogando,  la responsabilita' del cessionario non e' soggetta
ad alcuna limitazione, sia  che  si  tratti  di  frode  concretamente
accertata  (la cui prova deve essere sempre fornita dall'ufficio) sia
che si tratti di frode semplicemente presunta e non  vinta  da  prova
contraria.
    In  entrambi  i  casi,  nessun  effetto  limitativo  e tanto meno
liberatorio puo' derivare dal certificato eventualmente rilasciato (o
dal mancato rilascio nel termine di quaranta  giorni)  essendo  tutto
cio'   superato  dal  provato  disegno  fraudolento.  Il  cessionario
rispondera' pertanto solidamente (ma senza piu'  il  beneficio  della
previa  escussione  del  cedente)  ed  illimitatamente  di  tutte  le
violazioni commesse dal cedente fino  alla  data  del  trasferimento,
anche  se  a  tale  data le stesse non siano state ancora constatate,
purche' ovviamente vengano rispettati i termini di decadenza previsti
per l'accertamento.