Allegato Art. 8. Consiglio di amministrazione (Omissis). Comma 3. I consiglieri vengono nominati come segue: (Omissis); due dai consiglieri in carica, riuniti in organo collegiale secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto, tra eminenti personalita' con competenze coerenti con gli specifici settori di intervento. (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 7. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i parlamentari, i consiglieri ed i componenti di giunte regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di comunita' montane, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate. Comma 8. Se dette incompatibilita' sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro i termini previsti per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8. Se le stesse incompatibilita' sono sopravvenute alla nomina ed all'immissione nella carica, senza che vi sia rinuncia entro trenta giorni, danno luogo alla decadenza. Comma 9. La decadenza per incompatibilita', o per il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto, opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 13. Collegio sindacale (Omissis). Comma 12. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i parlamentari, i consiglieri ed i componenti di giunte regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di comunita' montane, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate. Comma 13. Se dette incompatibilita' sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro i termini previsti per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma del presente articolo. Se le stesse incompatibilita' sono sopravvenute alla nomina ed all'immissione nella carica, senza che vi sia rinuncia entro trenta giorni, danno luogo alla decadenza. Comma 14. La decadenza per incompatibilita', o per il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto, opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Comma 15. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel triennio successivo. (Omissis).