(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 8.
                    Consiglio di amministrazione
   (Omissis).
Comma 3.
   I consiglieri vengono nominati come segue:
    (Omissis);
  due dai consiglieri in carica, riuniti in organo collegiale secondo
le  norme e  con le  maggioranze previste  dall'art. 11  del presente
statuto, tra  eminenti personalita'  con competenze coerenti  con gli
specifici settori di intervento.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
Comma 7.
  Non  possono ricoprire  la  carica di  consigliere  coloro che,  in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
i parlamentari,  i consiglieri ed  i componenti di  giunte regionali,
provinciali,  comunali, circoscrizionali  e di  comunita' montane,  i
dipendenti in servizio della  Fondazione, della societa' conferitaria
o di societa' da quest'ultima partecipate.
Comma 8.
  Se  dette incompatibilita'  sussistono  in sede  di nomina  debbono
essere eliminate  entro i termini  previsti per la  presentazione dei
documenti comprovanti il possesso dei  requisiti di cui al precedente
art. 8. Se  le stesse incompatibilita' sono  sopravvenute alla nomina
ed  all'immissione nella  carica,  senza che  vi  sia rinuncia  entro
trenta giorni, danno luogo alla decadenza.
Comma 9.
  La  decadenza  per  incompatibilita',  o  per  il  venir  meno  dei
requisiti  previsti dal  presente statuto,  opera immediatamente  con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
                              Art. 13.
                         Collegio sindacale
   (Omissis).
Comma 12.
  Non possono ricoprire la carica  di sindaco coloro che in qualsiasi
momento  perdano  i  requisiti   previsti  dal  presente  statuto,  i
parlamentari,  i consiglieri  ed  i componenti  di giunte  regionali,
provinciali,  comunali, circoscrizionali  e di  comunita' montane,  i
dipendenti in servizio della  Fondazione, della societa' conferitaria
o di societa' da quest'ultima partecipate.
Comma 13.
  Se  dette incompatibilita'  sussistono  in sede  di nomina  debbono
essere eliminate  entro i termini  previsti per la  presentazione dei
documenti comprovanti il possesso dei  requisiti di cui al precedente
terzo comma del presente articolo. Se le stesse incompatibilita' sono
sopravvenute alla nomina ed all'immissione nella carica, senza che vi
sia rinuncia entro trenta giorni, danno luogo alla decadenza.
Comma 14.
  La  decadenza  per  incompatibilita',  o  per  il  venir  meno  dei
requisiti  previsti dal  presente statuto,  opera immediatamente  con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
Comma 15.
  Il  sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato  nel
triennio successivo.
   (Omissis).