(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
          ART. 1 - ORIGINE, ISTITUZIONI E FONTI INFORMATIVE
1.1   La libera Universita' Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (di
     seguito  denominata  "Universita'"),   fondata   da   Ferdinando
     Bocconi,  con  statuto  approvato con R.D. 29 settembre 1902, e'
     una Universita'  legalmente  riconosciuta,  avente  personalita'
     giuridica  ed  autonomia didattica, scientifica, amministrativa,
     organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33  della
     Costituzione  e  a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi
     sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n.
     1592 e successive modificazioni ed integrazioni.
     L'"Universita'"  non  ha  fini  di  lucro.  Essa  e'  finanziata
     prevalentemente  con  i proventi derivanti dall'attivita' svolta
     ed  e'  gestita  da  un  Consiglio  di  Amministrazione  i   cui
     componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati.
1.2  Sono fonti normative e specifiche dell'"Universita'":
     -  le  disposizioni  costituzionali  e  le disposizioni di legge
       sull'istruzione  superiore  riguardanti  le  Universita'   non
       statali  autorizzate  a  rilasciare  titoli  di  studio aventi
       valore legale;
     - il presente Statuto;
     - i regolamenti richiamati nello Statuto  e  quelli  riguardanti
       ulteriori  specifiche  materie,  approvati  dal  Consiglio  di
       Amministrazione.
                   ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'
2.1  Secondo il programma del suo Fondatore, l'"Universita'" e' stata
     istituita  con   lo   scopo   di   operare   nella   formazione,
     qualificazione    e    diffusione   della   cultura,   adeguando
     continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del
     sistema sociale ed economico.
2.2    L'"Universita'"  assicura  la  liberta'  di   ricerca   e   di
     insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.3    Professori,  Ricercatori,  personale  tecnico-amministrativo e
     studenti, quali componenti  dell'"Universita'",  contribuiscono,
     nell'ambito  delle  rispettive  funzioni  e  responsabilita', al
     raggiungimento dei fini istituzionali.
2.4   L'"Universita'"  cura  l'istruzione  universitaria  a  tutti  i
     livelli  degli  ordinamenti  didattici previsti per legge, opera
     nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso
     scuole  di  specializzazione,  corsi  di   perfezionamento,   di
     aggiornamento   e   di  cultura,  seminari,  nonche'  attraverso
     attivita'    propedeutiche    all'insegnamento    superiore    e
     all'esercizio delle professioni.
     Essa  cura  altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio
     personale e puo' attivare iniziative editoriali.
2.5  L'"Universita'" puo' conferire i seguenti titoli:
     a) Diploma universitario;
     b) Diploma di laurea;
     c) Diploma di specializzazione;
     d) Dottorato di ricerca.
     L'"Universita'"  puo'  rilasciare  inoltre  specifici  attestati
     relativi  ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento
     e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
     L'"Universita'"  fornisce  il proprio qualificato apporto, oltre
     che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo  della
     ricerca e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2.6    Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'"Universita'"
     intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare
     contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di
     consulenza professionale e di servizio a favore di  terzi.  Puo'
     costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali,
     e    costituire   centri   e   servizi   interdipartimentali   e
     interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo  della
     ricerca,   della   didattica  e  della  cultura.  Puo'  altresi'
     promuovere, e partecipare, a consorzi con altre  universita'  ed
     organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.7        L'"Universita'"    assegna    all'Associazione    laureati
     dell'Universita' Bocconi (ALUB)  la  finalita'  di  mantenere  i
     rapporti  tra  i  laureati  e l'"Universita'". Tale associazione
     collabora  inoltre  per  il   raggiungimento   delle   finalita'
     istituzionali   dell'Ateneo  unitamente  alle  associazioni  cui
     aderiscono i soggetti partecipanti a  corsi  di  diploma,  corsi
     post-laurea e post-esperienza.
               ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
3.1    L'"Universita'" utilizza per le attivita' istituzionali i beni
     propri o di cui ha disponibilita' per qualsiasi titolo.
3.2  I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e
     delle attivita' dell'"Universita'" sono costituiti da:
     a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del
        patrimonio dell'Universita';
     b)  il  sostegno  dell'Istituto   Javotte   Bocconi   Manca   di
        Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi -, di seguito
        denominato   "Istituto  Javotte  Bocconi",  riconosciuto  con
        D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;
     c) i proventi delle  tasse  universitarie  e  dei  contributi  a
        carico degli studenti;
     d) altri proventi delle attivita' istituzionali;
     e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo,
        da   enti   pubblici,   imprese   e  privati  interessati  al
        raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
                 CAPO II ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
ART. 4 - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA' - Individuazione
4.1  Sono organi centrali dell'"Universita'":
     - il Consiglio di Amministrazione;
     - il Comitato esecutivo;
     - il Presidente;
     - il Vice Presidente;
     - il Consigliere delegato;
     - il Rettore;
     - il Senato Accademico.
        ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Composizione
5.1    Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di   governo
     amministrativo   e   di   gestione   economica   e  patrimoniale
     dell'"Universita'".
5.2  Esso si compone di 19 membri, e precisamente:
     a)   di   persona  nominata  dal  Consiglio  di  Amministrazione
        dell'"Istituto  Javotte   Bocconi"   per   le   funzioni   di
        Presidente;
     b) del Rettore pro-tempore;
     c)  di  un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della
        Ricerca Scientifica e Tecnologica;
     d) di un rappresentante della Regione Lombardia;
     e) di un rappresentante della Provincia di Milano;
     f) di un rappresentante del Comune di Milano;
     g) di un rappresentante  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio
        delle Provincie Lombarde;
     h)  di  tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e
        Artigianato e Agricoltura di Milano;
     i) di nove membri  nominati  dal  Consiglio  di  Amministrazione
        dell'"Istituto  Javotte  Bocconi", avendo cura che almeno tre
        di loro siano scelti fra laureati dell'"Universita'".
5.3   Tutti i componenti il  Consiglio,  ad  eccezione  del  Rettore,
     rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il
     Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
5.4    I  membri  del Consiglio nominati in sostituzione di altri che
     venissero a cessare  nel  corso  del  quadriennio  rimangono  in
     carica  per  il  tempo  per  il  quale  sarebbero rimasti i loro
     predecessori.
5.5  Il Consiglio nomina il segretario che puo' essere  scelto  anche
     tra persone estranee al Consiglio.
        ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Funzionamento
6.1   Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero
     dei componenti nominati e' almeno pari a 11.
6.2  Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua  assenza  dal
     Vice  Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni
     qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un  terzo
     dei suoi membri.
6.3  Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
     e'  richiesta  la  presenza  della maggioranza dei componenti in
     carica.
     Salvo  la  diversa  maggioranza  prevista   per   le   modifiche
     statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto
     favorevole della maggioranza dei presenti.
     Per  le  delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario
     il voto favorevole della maggioranza dei  componenti  in  carica
     del Consiglio di Amministrazione.
6.4  Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto di
     Direttore  Generale,  il  Segretario  e,  con l'approvazione del
     Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal presidente.
         ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Competenze
7.1   Il Consiglio di  Amministrazione  ha  i  piu'  ampi  poteri  di
     ordinaria e straordinaria amministrazione.
7.2  Compete al Consiglio di Amministrazione:
     a)     determinare     l'indirizzo    generale    di    sviluppo
        dell'"Universita'" e deliberare i relativi programmi;
     b) deliberare lo statuto e le  relative  modifiche.  Per  quanto
        riguarda   le  materie  relative  all'ordinamento  didattico,
        delibera su  proposta  del  Senato  Accademico  e  sentiti  i
        Consigli di Facolta';
     c)  deliberare il regolamento generale di Ateneo su proposta del
        Senato Accademico;
     d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
        finanza e la contabilita';
     e) approvare gli altri regolamenti che il presente  Statuto  non
        attribuisca a organi diversi;
7.3  In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
     a)   deliberare   la   costituzione   del   Comitato   Esecutivo
        determinando il numero dei  componenti,  le  competenze  allo
        stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
     b)   approvare   il   bilancio   e  il  bilancio  di  previsione
        dell'"Universita'";
     c) nominare il Rettore;
     d) nominare, ove richiesto dai rispettivi regolamenti e  con  le
        procedure  dagli  stessi  previsti,  i Presidi, i preposti ai
        Dipartimenti, agli Istituti, ai Centri di Ricerca, ai  Centri
        di Servizio, alla Scuola di Direzione Aziendale;
     e) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta'
        e Scuole di specializzazione, e dei relativi corsi di laurea,
        di diploma, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
     f)  deliberare  le  modalita'  di  ammissione degli studenti, su
        proposta dei Consigli di Facolta'  e  valutata  l'adeguatezza
        delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
     g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
     h)  deliberare  in  materia di tasse e contributi a carico degli
        studenti e di criteri per gli esami;
     i) deliberare la nomina del Direttore Generale e  del  Direttore
        Amministrativo;
     j)  deliberare  l'assunzione  e  la nomina degli altri dirigenti
        amministrativi.
7.4  Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
     a)  su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta',  in  ordine  agli
        insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti
        e  alle  nomine  dei  Professori  di  ruolo  da chiamare alle
        cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti
        di Ricercatori di ruolo;
     b)  su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta',  in  ordine  agli
        insegnamenti  da  attivare  in ciascun anno accademico e agli
        incarichi  e  contratti  da  conferire  per  lo   svolgimento
        dell'attivita' didattica, a Professori e Ricercatori di altre
        Universita',   nonche'   a  persone  di  alta  qualificazione
        scientifica e professionale;
     c) in ordine al trattamento  economico  del  personale  docente,
        alle  indennita'  di carica del Rettore e degli altri Docenti
        con incarichi istituzionali;
     d)  in  ordine  al  conferimento  di  borse  di  studio   e   di
        perfezionamento   a  studenti  e  laureati  e  in  ordine  ai
        contratti a termine di addestramento didattico e  scientifico
        a laureati e specializzati;
     e)  in  ordine  alla determinazione degli organici del personale
        amministrativo,  alle  relative  assunzioni  e  provvedimenti
        concernenti   lo   stato   giuridico  ed  economico,  nonche'
        all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
     f)  alla  stipula  dei  contratti  di  lavoro  per  il personale
        amministrativo;
     g) in ordine alle controversie e  alle  relative  determinazioni
        transattive;
     h) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
     i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
     j)  all'affidamento a societa' di gestione e Istituti di credito
        dell'amministrazione del patrimonio finanziario;
     k)  su  ogni  altra  materia  di   ordinaria   e   straordinaria
        amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri
        organi previsti dal presente Statuto.
                     ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO
8.1    Il  comitato  esecutivo,  quando  istituito,  e'  formato   da
     componenti   in   numero  da  cinque  a  sette,  compresi  quali
     componenti di diritto:
     - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
     - il Vice Presidente, se nominato;
     - il Rettore;
     - il consigliere delegato.
     I componenti non di  diritto  sono  nominati  dal  Consiglio  di
     Amministrazione.
     Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di
     voto, il Direttore Generale.
8.2   Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio
     di Amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente,  se
     nominato, o dal Consigliere delegato.
     La  funzione  di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata
     dal segretario del Consiglio di Amministrazione.
8.3  Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera  in  base  ai
     poteri  ad  esso  delegati  dal Consiglio di Amministrazione. Le
     delibere  sono   portate   a   conoscenza   del   Consiglio   di
     Amministrazione nella prima riunione successiva.
8.4  In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in
     ordine   alle   materie   di   competenza   del   Consiglio   di
     Amministrazione,   ad   eccezione   di   quelle   dallo   stesso
     tassativamente  escluse.  Di  tali  deliberazioni  riferisce  al
     Consiglio  di  Amministrazione  per  la  ratifica  nella   prima
     riunione successiva.
                         ART. 9 - PRESIDENTE
9.1    Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  convoca e
     presiede  le  adunanze  del  Consiglio  stesso  e  del  Comitato
     esecutivo, ove costituito.
9.2  Il Presidente in particolare:
     a)   provvede   a   garantire   l'adempimento   delle  finalita'
     statutarie;
     b) ha la rappresentanza legale dell'"Universita'";
     c)  assicuara  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di
        Amministrazione  e  del  Comitato  esecutivo,  fatte salve le
        competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
     d)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  nomina  del
        Direttore Generale;
     e)   nell'eventualita'   che   non  sia  possibile  la  regolare
        convocazione  del  Consiglio  di  Amministrazione   e/o   del
        Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi
        organi   puo'  adottare  provvedimenti  urgenti  o  delegarne
        l'adozione   al   Consigliere  delegato.  Tali  provvedimenti
        dovranno essere portati  alla  ratifica  rispettivamente  del
        Consiglio  di  Amministrazione o del Comitato esecutivo nella
        prima successiva adunanza.
                      ART. 10 - VICE PRESIDENTE
10.1  Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'   nominare   un   Vice
     Presidente,  che  sostituisce il Presidente in caso di assenza o
     di impedimento.
                   ART. 11 - CONSIGLIERE DELEGATO
11.1  Il  Consigliere  delegato  e'   nominato   dal   Consiglio   di
     Amministrazione,  al  proprio  interno, dura in carica quanto il
     Consiglio stesso e puo' essere riconfermato.
11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con  delega
     dal  Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce,
     in caso di assenza o di impedimento, il Presidente,  quando  non
     sia stato nominato un Vice Presidente.
                          ART. 12 - RETTORE
12.1  Il  Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i
     professori ordinari dell'"Universita'", dura in carica due  anni
     e puo' essere confermato.
12.2 Il Rettore:
     a)  rappresenta l'"Universita'" nelle manifestazioni accademiche
        e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
     b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza
        e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila
        sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica;
     c) fa parte di diritto, per  la  durata  del  Suo  mandato,  del
        Consiglio  di  Amministrazione  e  del Comitato Esecutivo ove
        costituito;
     d) convoca e presiede il Senato  accademico  e  ne  assicura  il
        coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
     e)  presiede  il Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una
        sola Facolta';
     f)  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio   di
        Amministrazione in materia didattica e scientifica;
     g)  formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione
        sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
     h)  fissa  direttive  organizzative  generali   per   assicurare
        l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
     i)  esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  corpo docente e di
        ricerca e sugli studenti;
     j) adotta, in caso di necessita'  e  di  urgenza,  gli  atti  di
        competenza   del  Senato  accademico  e,  limitatamente  alle
        materie  didattiche  e   scientifiche,   del   Consiglio   di
        Amministrazione    salvo    ratifica   nella   prima   seduta
        immediatamente successiva;
     k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli  sono  demandate
        dalle  disposizioni  di  legge,  dal  presente  Statuto e dai
        regolamenti dell'"Universita'".
12.3 Il Rettore puo' conferire ad  uno  o  piu'  professori  ordinari
     l'incarico   di   seguire  particolari  aspetti  della  gestione
     dell'"Universita'"  rientranti  nelle  sue  competenze  e   puo'
     conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.
12.4  Il  Rettore  puo',  in  caso  di  assenza  o impedimento, farsi
     sostituire con delega da un Pro-Rettore o  da  altro  professore
     ordinario dell'"Universita'" nell'espletamento delle funzioni di
     sua competenza.
12.5  Il  Rettore  puo' costituire commissioni e comitati con compiti
     consultivi,  istruttori  e  gestionali  nelle  materie  di   sua
     competenza.
       ART. 13 - SENATO ACCADEMICO - Composizione e competenze
13.1  Il  Senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e
     dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'"Universita'", se
     le Facolta' sono in numero superiore a una.
     Alle sedute del Senato accademico partecipa,  senza  diritto  di
     voto, il Direttore Generale dell'"Universita'".
     In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Rettore,  il  Senato
     accademico e' presieduto dal  Preside  con  maggiore  anzianita'
     nella carica.
13.2 In particolare compete al Senato accademico:
     a)  proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  le  variazioni
        statutarie relative all'ordinamento didattico;
     b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e  le  relative
        modifiche,  su proposta dei Consigli di Facolta' - per quanto
        di  rispettiva  competenza  -  e  sentito  il  Consiglio   di
        Amministrazione;
     c)  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio di
        Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'"Universita'";
     d) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca.
       CAPO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'
ART. 14 - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E
AMMINISTRATIVE
14.1 L'Universita' Bocconi svolge la propria attivita' attraverso  la
     coordinata azione delle strutture didattiche e di ricerca, delle
     strutture di servizio e amministrative di seguito indicate.
14.2 Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
     - le Facolta';
     - la Scuola di Direzione Aziendale;
     - le Scuole di specializzazione;
     - i Dipartimenti;
     - gli Istituti;
     - i Centri e gli Organismi di ricerca;
     -  le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di
       Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
     Le Facolta' e i corsi di laurea sono  individuati  nell'allegata
     tabella A, che forma parte integrante del presente statuto.
     Tale  tabella  puo' essere modificata con delibera del Consiglio
     di Amministrazione, su  proposta  dei  Consigli  delle  Facolta'
     interessate e sentito il Senato Accademico.
14.3 Appartengono alle strutture di servizio:
     - la Biblioteca;
     -  le  altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio
       di Amministrazione  al  fine  di  supportare  e  integrare  le
       attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
14.4 Appartengono alle strutture amministrative:
     - la Direzione Generale e la Direzione Amministrativa;
     - le Vice Direzioni;
     - i servizi e gli uffici dell'amministrazione universitaria.
                        ART. 15 - LE FACOLTA'
15.1    Alle    Facolta'    competono    le   decisioni   in   merito
     all'organizzazione   delle   attivita'   didattiche    per    il
     conseguimento  dei  titoli di: diploma universitario, diploma di
     laurea, diploma di specializzazione e, in collaborazione  con  i
     Dipartimenti  interessati anche di altre Universita', di dottore
     di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di
     Ateneo.
15.2 Alle Facolta' competono, inoltre, l'organizzazione  delle  altre
     attivita'  didattiche  previste dalla legge, dallo statuto e dai
     regolamenti.
                   ART. 16 - ORGANI DELLE FACOLTA'
16.1 Sono organi delle Facolta':
     - il Consiglio di Facolta';
     - il Preside;
     - i Consigli di corso di laurea e di diploma;
     - i Direttori dei corsi di laurea e di diploma.
           ART. 17 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Composizione
17.1 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside che lo presiede,
     dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facolta'
     stessa  e  di  una  rappresentanza dei Ricercatori, in numero di
     tre.
17.2  Limitatamente  alle  materie  di  preminente  interesse   degli
     studenti,  intervengono alle adunanze del Consiglio di Facolta',
     con diritto di parola e di proposta,  tre  rappresentanti  degli
     studenti  eletti  sulla  base  di apposito regolamento. Essi non
     entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita'
     della seduta.
17.3 Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito
     del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine  del  giorno
     ne  richiedessero  la  presenza,  i  professori  di ruolo che vi
     abbiano insegnamenti appartenenti ad  altre  Facolta'  o  Scuola
     dell'Universita'.
17.4  Le  funzioni  di  segretario  del  Consiglio  di  Facolta' sono
     esercitate dal meno anziano di carica tra i professori  ordinari
     o straordinari della Facolta'.
17.5  le  modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta'
     sono  stabilite  dal  regolamento  di  Facolta'  deliberato  dal
     Consiglio  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  regolamento
     generale di Ateneo.
            ART. 18 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Competenze
18.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni  previste  dal
     presente  Statuto,  dal  Regolamento  didattico d'Ateneo e dalla
     normativa in materia di istruzione universitaria.
18.2 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:
     a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e
        dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;
     b) eleggere, nel  caso  di  attivazione  di  piu'  Facolta',  il
        Preside,    richiedendone   la   nomina   al   Consiglio   di
        Amministrazione;
     c) proporre al Consiglio di Amministrazione:
        -  le  modalita'  di  ammissione  degli  studenti  ai   corsi
          dell'"Universita'";
        -  gli  insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo
          vacanti e le nomine dei Professori  di  ruolo  da  chiamare
          alle  cattedre  stesse, nonche' l'assegnazione dei posti di
          ricercatori di ruolo;
        - gli insegnamenti da attivare in ciascun anno  accademico  e
          gli  incarichi  e contratti da conferire per lo svolgimento
          dell'attivita' didattica, a  Professori  e  ricercatori  di
          altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione
          scientifica e professionale;
        -  le  nomine  per  le  cariche  negli organi direttivi delle
          Scuole, dei Dipartimenti, degli Istituti e  dei  Centri  di
          Ricerca,    secondo    quanto   previsto   dai   rispettivi
          regolamenti;
     d) formulare proposte,  per  quanto  di  competenza,  al  Senato
        Accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
     e) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:
        - le proposte di modifiche statutarie per le materie relative
          all'Ordinamento didattico;
        - le proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca.
                    ART. 19 - PRESIDI DI FACOLTA'
19.1  Il  Preside  di  Facolta',  nel  caso  di  attivazione  di piu'
     Facolta', e' eletto dal Consiglio di  Facolta'  e  nominato  dal
     Consiglio  di  Amministrazione, dura in carica un biennio e puo'
     essere confermato.
19.2 Il Preside:
     - rappresenta la Facolta', ne promuove e  coordina  l'attivita',
       sovrintende  al  regolare  funzionamento  della  stessa e cura
       l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta';
     - convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
     - e' membro di diritto del Senato Accademico;
     - esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
       alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
         ART. 20 - CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA
20.1 Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di laurea o  corsi  di
     diploma  possono  essere istituiti consigli di corso di laurea o
     di diploma.
20.2 Essi sono disciplinati: nel regolamento generale di Ateneo,  per
     quanto concerne la composizione e le modalita' di funzionamento;
     nel  regolamento  didattico  di  Ateneo  per  quanto riguarda le
     competenze.
        ART. 21 - DIRETTORI DEI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA
21.1 I Direttori dei corsi di laurea e di diploma sono  nominati  dal
     Consiglio  di Facolta' di afferenza, su proposta dei Docenti che
     compongono il rispettivo Consiglio  di  corso  di  laurea  o  di
     diploma e sentito il parere del Rettore.
     La  durata  della  carica  e  le  possibilita'  di conferma sono
     definite nel regolamento generale di Ateneo, le  competenze  nel
     regolamento didattico di Ateneo.
              ART.22 - LA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE
22.1  Alla  Scuola di Direzione Aziendale, di seguito denominata SDA,
     compete di promuovere e organizzare le attivita' didattiche e di
     formazione   post-laurea    e    post-esperienza    attribuitele
     funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione.
22.2 La SDA opera con le modalita' previste dal relativo regolamento,
     approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione su proposta degli
     organi della Scuola stessa.
22.3 La SDA opera  sulla  base  delle  finalita'  e  degli  indirizzi
     stabiliti  dal  Consiglio  di  Amministrazione; la sua struttura
     amministrativa   e'   parte   della   struttura   amministrativa
     dell'"Universita'"  e  riferisce  al  Direttore Generale; il suo
     bilancio e' parte del bilancio dell'Universita'.
        ART. 23 - ORGANI DELLA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE
23.1 Competenze, composizione  e  modalita'  di  funzionamento  degli
     organi della SDA sono definite nel Regolamento di cui al secondo
     comma del precedente articolo.
                ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
24.1 Per le attivita' di formazione rivolte ai laureati e finalizzate
     al  conseguimento  della qualifica di specialista possono essere
     istituite le Scuole di specializzazione.
24.2 Sono organi della Scuola di specializzazione:
     -  il  Direttore,  nominato  dal  Consiglio  di Amministrazione,
       sentito il  Rettore,  tra  i  componenti  il  Consiglio  della
       Scuola;
     -  il  Consiglio  della  Scuola,  composto  dai  titolari  degli
       insegnamenti afferenti alla Scuola.
24.3 Le Scuole di specializzazione sono disciplinate:
     - per l'organizzazione, nel Regolamento generale di Ateneo;
     - per l'ordinamento  didattico,  nel  Regolamento  didattico  di
       Ateneo.
  ART. 25 - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO
             E ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE POST-LAUREA
25.1  Per  soddisfare  le  esigenze di formazione post-laurea possono
     essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti
     e  Organismi,  corsi  di  dottorato   di   ricerca,   corsi   di
     perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea.
25.2  I  corsi  e  le  relative  strutture sono istituiti con decreto
     rettorale, previa delibera del Consiglio di  Amministrazione  su
     proposta delle Facolta' e sentito il Senato Accademico.
25.3  Le  modalita'  per  il  funzionamento  dei  corsi medesimi sono
     contenute, per quanto non stabilito  dalla  legge,  nel  decreto
     rettorale  di istituzione che prevede altresi' l'ordinamento dei
     corsi nell'ambito di quanto previsto dal  regolamento  didattico
     d'Ateneo.
                  ART. 26 - DIPARTIMENTI E ISTITUTI
26.1  I  Dipartimenti  e gli Istituti sono strutture organizzative di
     promozione  e  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca  e  di
     sostegno all'attivita' didattica.
26.2  Gli  Istituti  sono costituiti per settori scientifici omogenei
     con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' Facolta'.
26.3 I Professori  e  i  Ricercatori  di  ruolo,  nonche'  gli  altri
     collaboratori  all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono
     ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto.
26.4 Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:
     - il Direttore;
     - il Consiglio e la Giunta di Dipartimento o di Istituto.
26.5 L'istituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la  definizione
     delle  competenze,  della  composizione  e  delle  modalita'  di
     funzionamento  dei  rispettivi  organi  sono  disciplinate   nel
     Regolamento generale dell'Ateneo.
                     ART. 27 - CENTRI DI RICERCA
27.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e
     lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici
     obiettivi.
27.2  L'"Universita'"  puo'  istituire  centri  di  ricerca  anche in
     collaborazione  con  altre  Istituzioni  universitarie  e   non,
     attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.
     La    loro    istituzione   e'   disposta   dal   Consiglio   di
     Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di  Facolta'  o
     del Senato Accademico; l'organizzazione dei Centri di Ricerca e'
     disciplinata  dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio
     di Amministrazione.
27.3  Il  Consiglio  di Amministrazione, sentito il parere del Senato
     Accademico, puo' istituire appositi organi per il  coordinamento
     dell'attivita' dei Centri di Ricerca.
           ART. 28 - STRUTTURE DI SERVIZIO - La Biblioteca
28.1  La  Biblioteca  e'  struttura  di  servizio  a  supporto  delle
     attivita' didattiche e di ricerca; e' articolabile  in  sezioni,
     anche  decentrate,  costituenti un unico sistema bibliotecario e
     documentale.
28.2 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi  da  essa  erogati
     sono   disciplinati   in   apposito  regolamento  approvato  dal
     Consiglio di Amministrazione.
                 ART. 29 - STRUTTURE AMMINISTRATIVE
29.1 L'organizzazione della struttura amministrativa  e'  determinata
     dal Consiglio di Amministrazione.
29.2  Alla  direzione  della  struttura amministrativa e' preposto il
     Direttore  Generale.  L'incarico  di   Direttore   Generale   e'
     attribuito  a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione,
     su proposta del Presidente.
29.3 Il Direttore Generale:
     a) determina i criteri generali di organizzazione  degli  uffici
        in  conformita'  alle  direttive  impartite  dal Consiglio di
        Amministrazione e pone in essere gli  atti  di  gestione  del
        personale;
     b)  esplica,  anche  in  relazione  agli  esiti del Controllo di
        Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione;
     c) formula proposte al Consiglio  di  Amministrazione  anche  ai
        fini  della  elaborazione  di  programmi,  di  direttive e di
        progetti  di  competenza  degli  organi  di  governo  e  cura
        l'attuazione dei programmi stessi;
     d)  e'  responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne
        risponde nei confronti degli organi di governo;
     e)  sovraintende  alla  attivita'  delle  strutture  centrali  e
        verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
     f)  assicura  le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo
        dalla normativa in materia universitaria;
     g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e  del
        Comitato esecutivo ove costituito;
     h)  opera,  inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite
        dal Consiglio di Amministrazione.
29.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta  del  Presidente  e
     del  Consigliere  Delegato,  puo'  delegare  alcune funzioni del
     Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo  con  mansioni
     vicarie,  specie per quanto concerne quelle previste dalle norme
     legislative   e    regolamentari    concernenti    l'ordinamento
     universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.
29.5  Il  Consiglio  di  Amministrazione, su proposta del Presidente,
     puo'   altresi'    nominare    un    Direttore    Amministrativo
     specificandone compiti e attribuzioni.
              CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA
     ART. 30 - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA - Individuazione
30.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'"Universita'":
     - il Consiglio degli Studenti;
     - il Comitato di valutazione di Ateneo;
     - il Collegio dei revisori dei Conti.
30.2  Il  Consiglio di Amministrazione puo' istituire altri Comitati,
     composti anche da esponenti del mondo economico e culturale,  in
     funzione  consultiva  degli organi di governo dell'"Universita'"
     sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di
     sviluppo.
                 ART. 31 - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
31.1   Il   Consiglio   degli   Studenti   e'    organo    consultivo
     dell'"Universita'"   e   di   coordinamento  dell'attivita'  dei
     rappresentanti degli studenti.
31.2 In particolare il Consiglio degli Studenti:
     a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni
        attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi   per   gli
        studenti e al diritto allo studio;
     b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo
        parziale  degli  studenti  per  attivita'  di  supporto  alla
        didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
     c) predispone il regolamento per il proprio  funzionamento,  che
        dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
31.3  Il  Consiglio  degli  Studenti  e'  composto dai rappresentanti
     eletti in ciascun organo collegiale presente in "Universita'"  e
     per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti.
     Il  Consiglio  degli  Studenti  elegge  al  proprio  interno  il
     Presidente che resta in carica per due anni.
             ART. 32 - COMITATO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
32.1 Il Comitato di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle
     attivita' di valutazione.
32.2 Esso opera su  indicazione  degli  organi  centrali  di  governo
     dell'"Universita'" ai quali si riferisce con relazione annuale.
32.3 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Comitato
     di  Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale
     di Ateneo.
              ART. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
33.1 Il Collegio dei Revisori dei conti e'  composto  da  tre  membri
     effettivi  e  da  due  supplenti  scelti  tra  gli  iscritti nel
     Registro dei revisori  contabili.  Due  membri  effettivi  e  un
     membro  supplente sono nominati dall'"Istituto Javotte Bocconi".
     Un  membro  effettivo  e  un  membro  supplente  sono   nominati
     dall'Associazione dei Laureati dell'Universita' Bocconi (ALUB).
33.2  Il  Presidente  del Collegio dei Revisori dei conti e' nominato
     dall'"Istituto Javotte Bocconi" tra i componenti  effettivi.  Il
     Presidente  e  i  componenti del Collegio dei Revisori durano in
     carica quattro anni e possono essere confermati.
 CAPO V - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
            ART. 34 - INSEGNAMENTI E ATTIVITA' DIDATTICA
34.1 L'"Universita'" soddisfa  le  esigenze  didattiche  delle  varie
     discipline   con   Professori  e  Ricercatori  di  ruolo  e  con
     Professori a contratto.
34.2 I contratti possono essere stipulati con Docenti  e  Ricercatori
     di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti
     di  comprovata  qualificazione professionale e scientifica anche
     di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
34.3 I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di
     durata variabile,  sono  rinnovabili;  configurano  rapporti  di
     lavoro  autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo
     agli obblighi di  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
     assistenziali  previsti  per  i lavoratori dipendenti, ne' danno
     diritti in ordine all'accesso nei ruoli  dell'"Universita'"  che
     li stipula.
34.4 Da tali contratti deve risultare:
     a)  la  espressa  volonta'  delle  parti  di escludere qualsiasi
        potere gerarchico da parte delle  istituzioni  nei  confronti
        del docente;
     b) l'autonomia didattica del docente;
     c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
     d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine
        dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
     e)  la  determinazione  di  un  compenso  globale  per  l'intera
        prestazione pattuita;
     f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a  favore
        di terzi.
 ART. 35 - PROFESSORI E RICERCATORI: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO
                        ECONOMICO E GIURIDICO
35.1  I  Professori  e  i  Ricercatori  di  ruolo  sono  nominati dal
     Consiglio  di  Amministrazione  su   proposta   delle   Facolta'
     interessate,   sentito  il  parere  del  Rettore  e  secondo  le
     procedure per il reclutamento  dei  Docenti  e  dei  Ricercatori
     definiti dalla normativa in materia universitaria.
35.2    I    posti    di   ruolo   dei   Professori   e   Ricercatori
     dell'"Universita'",  attualmente  previsti  in  organico,   sono
     individuati nella allegata tabella B.
     Tale  organico puo' essere variato con delibera del Consiglio di
     Amministrazione  su  proposta  dei   Consigli   delle   Facolta'
     interessate e sentito il Senato Accademico.
35.3  Ai  Professori  e ai Ricercatori di ruolo dell'"Universita'" e'
     assicurato  stato  giuridico,   trattamento   economico   e   di
     quiescenza  non inferiore a quello previsto per i Professori e i
     Ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
     Le  disposizioni  riguardanti  i  Ricercatori  universitari   si
     intendono  estese  agli  Assistenti  universitari  del  ruolo ad
     esaurimento.
               ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
36.1  Per  esigenze  didattiche  e  di  ricerca  e  per  favorire  la
     formazione    e   il   perfezionamento   dei   giovani   docenti
     l'"Universita'" puo' stipulare contratti a tempo determinato con
     studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e
     scientifica  anche  di  cittadinanza  straniera  e  con  giovani
     dottori  di  ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali
     contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno  luogo
     a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'"Universita'".
             ART. 37 - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
37.1  L'organizzazione  del  personale tecnico-amministrativo nel suo
     complesso e' determinata dal Consiglio  di  Amministrazione  che
     provvede anche alla nomina dei dirigenti.
37.2  Il  rapporto  di lavoro del personale tecnico-amministrativo e'
     disciplinato da apposito regolamento e dai contratti  di  lavoro
     aziendali di diritto privato.
                         CAPO VI - STUDENTI
                        ART. 38 - AMMISSIONE
38.1 Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere delle Facolta'
     interessate   e   valutata  la  situazione  delle  strutture  ed
     attrezzature didattiche e  scientifiche  disponibili,  determina
     annualmente  il numero massimo di studenti da ammettere al primo
     anno di corso, nonche' le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad
     accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
           ART. 39 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
39.1  L'"Universita'"  promuove  e  realizza iniziative e servizi per
     l'orientamento e l'attivita' di tutorato  svolte  anche  con  la
     collaborazione  di studenti, secondo quanto previsto da apposito
     regolamento.
               ART. 40 - DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI
40.1 L'"Universita'", nell'ambito della  propria  autonomia  e  delle
     proprie   competenze,   adotta  i  provvedimenti  necessari  per
     assicurare la realizzazione del diritto allo  studio.  S'impegna
     specificatamente  a  favorire  quanto  consenta di migliorare le
     condizioni  degli  studenti  nell'Ateneo,  la  loro   formazione
     culturale  ed  il  loro  inserimento nel mondo del lavoro, anche
     avvalendosi  di   strutture   esterne   comunque   riconducibili
     all'"Universita'"  e  dalla  stessa  controllate.  Con lo stesso
     scopo puo'  integrare  le  proprie  strutture  funzionali  anche
     attraverso  societa'  controllate  e/o con convenzioni con altre
     istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziali.
40.2 L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione  e  in
     regime  di  convenzione  con la stessa, i servizi per il diritto
     allo studio di competenza regionale.
 ART. 41 - ATTIVITA' SPORTIVE E COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO
41.1  L'"Universita'"  collabora  alla  promozione  delle   attivita'
     sportive   tramite   apposite  convenzioni  con  enti  locali  e
     nazionali preposti  per  legge  all'attuazione  dello  sport  in
     ambito  universitario. Al finanziamento delle relative attivita'
     si provvede con  eventuali  fondi  finalizzati  e  appositamente
     stanziati   dal   Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca
     Scientifica e Tecnologica, con contributi degli studenti  o  con
     altri     fondi     eventualmente     messi    a    disposizione
     dall'"Universita'".
41.2 Presso l'"Universita'" e' costituito il Comitato  per  lo  sport
     universitario  con  lo  scopo  di  favorire  e  disciplinare  lo
     svolgimento delle attivita' sportive degli studenti universitari
     a livello amatoriale ed agonistico.
     L'organizzazione e il finanziamento del Comitato  per  lo  sport
     universitario sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.
       ART. 42 - COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITA'
DELL'UNIVERSITA'
42.1   L'"Universita'"   puo'  avvalersi  dell'opera  degli  studenti
     attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni  a
     tempo  parziale  per  attivita' di supporto alla didattica, alla
     ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
42.2 Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono  definiti
     in    apposito    regolamento   approvato   dal   Consiglio   di
     Amministrazione avendo cura di precisare che  le  collaborazioni
     non  devono  configurare  in  alcun  modo  un rapporto di lavoro
     subordinato, ne' a tempo indeterminato.
            CAPO VII - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
                    ART. 43 - FACOLTA' E PRESIDI
43.1  In  caso  di  attivazione  di  una sola Facolta' le funzioni di
     Preside della Facolta' sono  svolte  dal  Rettore,  nominato  ai
     sensi dell'art. 12.1 del presente statuto.
        ART. 44 - DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA
44.1 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente
     Statuto   continuano  ad  applicarsi,  per  le  materie  la  cui
     disciplina e' ad essi demandata, le  norme  vigenti,  in  quanto
     compatibili  con  lo  Statuto  medesimo. Pertanto, in materia di
     ordinamento dei programmi didattici  continuano  ad  applicarsi,
     fino  all'entrata  in vigore del Regolamento didattico d'Ateneo,
     le disposizioni del precedente  Statuto  approvato  con  R.D.  8
     marzo 1925, n. 547 e successive modificazioni.
44.2  Le  disposizioni  relative  alla nomina e alla durata in carica
     degli Organi Centrali di governo, previsti dagli articoli da 5 a
     12 del presente Statuto, si applicano a  decorrere  dalla  prima
     scadenza  degli  Organi  attualmente  in carica. Le disposizioni
     relative alla nomina del Collegio dei Revisori dei  conti  (art.
     33)  si  applicano  a decorrere dall'approvazione del rendiconto
     del 1998.
                ART. 45 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Quando  l'"Universita'"  dovesse,  per  qualsiasi   motivo,   cessare
l'attivita'   o   essere   privata  della  personalita'  giuridica  o
dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto all'Istituto Javotte
Bocconi".
                     ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
   TABELLA A - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 14 (STRUTTURE DIDATTICHE E DI
          RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE)
FACOLTA' ECONOMIA
Corso di laurea in Economia Aziendale
Corso di laurea in Economia Politica
Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali
Corso  di  laurea  in  Economia  delle  Istituzioni  e  dei   Mercati
Finanziari
Corso  di  laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituzioni Internazionali
Corso di laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa
   TABELLA B - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 35 (PROFESSORI E RICERCATORI:
        NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO)
Organico Professori e Ricercatori
Posti di ruolo di Professori di prima fascia (Ordinari)        n.  58
Posti di ruolo di Professori di seconda fascia (Associati)     n.  65
Posti di ruolo di Ricercatori Universitari                     n. 100
Posti di assistenti del ruolo ad esaurimento                   n.   3
Posti di assistenti interni del ruolo ad esaurimento           n.   1