ALLEGATO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - ORIGINE, ISTITUZIONI E FONTI INFORMATIVE 1.1 La libera Universita' Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (di seguito denominata "Universita'"), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con R.D. 29 settembre 1902, e' una Universita' legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni. L'"Universita'" non ha fini di lucro. Essa e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed e' gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati. 1.2 Sono fonti normative e specifiche dell'"Universita'": - le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; - il presente Statuto; - i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione. ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA' 2.1 Secondo il programma del suo Fondatore, l'"Universita'" e' stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico. 2.2 L'"Universita'" assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. 2.3 Professori, Ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'"Universita'", contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2.4 L'"Universita'" cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali. 2.5 L'"Universita'" puo' conferire i seguenti titoli: a) Diploma universitario; b) Diploma di laurea; c) Diploma di specializzazione; d) Dottorato di ricerca. L'"Universita'" puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. L'"Universita'" fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 2.6 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'"Universita'" intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi con altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati. 2.7 L'"Universita'" assegna all'Associazione laureati dell'Universita' Bocconi (ALUB) la finalita' di mantenere i rapporti tra i laureati e l'"Universita'". Tale associazione collabora inoltre per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo unitamente alle associazioni cui aderiscono i soggetti partecipanti a corsi di diploma, corsi post-laurea e post-esperienza. ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI 3.1 L'"Universita'" utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha disponibilita' per qualsiasi titolo. 3.2 I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'"Universita'" sono costituiti da: a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del patrimonio dell'Universita'; b) il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi -, di seguito denominato "Istituto Javotte Bocconi", riconosciuto con D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395; c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti; d) altri proventi delle attivita' istituzionali; e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. CAPO II ORGANI CENTRALI DI GOVERNO ART. 4 - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA' - Individuazione 4.1 Sono organi centrali dell'"Universita'": - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato esecutivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Consigliere delegato; - il Rettore; - il Senato Accademico. ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Composizione 5.1 Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'"Universita'". 5.2 Esso si compone di 19 membri, e precisamente: a) di persona nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Javotte Bocconi" per le funzioni di Presidente; b) del Rettore pro-tempore; c) di un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; d) di un rappresentante della Regione Lombardia; e) di un rappresentante della Provincia di Milano; f) di un rappresentante del Comune di Milano; g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; h) di tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Milano; i) di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Javotte Bocconi", avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'"Universita'". 5.3 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 5.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 5.5 Il Consiglio nomina il segretario che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio. ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Funzionamento 6.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a 11. 6.2 Il Consiglio e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 6.3 Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. 6.4 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto di Direttore Generale, il Segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal presidente. ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Competenze 7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'"Universita'" e deliberare i relativi programmi; b) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Facolta'; c) deliberare il regolamento generale di Ateneo su proposta del Senato Accademico; d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi; 7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto; b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'"Universita'"; c) nominare il Rettore; d) nominare, ove richiesto dai rispettivi regolamenti e con le procedure dagli stessi previsti, i Presidi, i preposti ai Dipartimenti, agli Istituti, ai Centri di Ricerca, ai Centri di Servizio, alla Scuola di Direzione Aziendale; e) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e Scuole di specializzazione, e dei relativi corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato di ricerca; f) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami; i) deliberare la nomina del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo; j) deliberare l'assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi. 7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare: a) su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di Ricercatori di ruolo; b) su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri Docenti con incarichi istituzionali; d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati; e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari; f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo; g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive; h) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; j) all'affidamento a societa' di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario; k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto. ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO 8.1 Il comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto: - il Presidente del Consiglio di amministrazione; - il Vice Presidente, se nominato; - il Rettore; - il consigliere delegato. I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. 8.2 Il Comitato Esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione. 8.3 Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva. ART. 9 - PRESIDENTE 9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito. 9.2 Il Presidente in particolare: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'"Universita'"; c) assicuara l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale; e) nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. ART. 10 - VICE PRESIDENTE 10.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. ART. 11 - CONSIGLIERE DELEGATO 11.1 Il Consigliere delegato e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente. ART. 12 - RETTORE 12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i professori ordinari dell'"Universita'", dura in carica due anni e puo' essere confermato. 12.2 Il Rettore: a) rappresenta l'"Universita'" nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito; d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e) presiede il Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una sola Facolta'; f) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; g) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; i) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'"Universita'". 12.3 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'"Universita'" rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.4 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'"Universita'" nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.5 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza. ART. 13 - SENATO ACCADEMICO - Composizione e competenze 13.1 Il Senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'"Universita'", se le Facolta' sono in numero superiore a una. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'"Universita'". In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico e' presieduto dal Preside con maggiore anzianita' nella carica. 13.2 In particolare compete al Senato accademico: a) proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico; b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facolta' - per quanto di rispettiva competenza - e sentito il Consiglio di Amministrazione; c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'"Universita'"; d) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca. CAPO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' ART. 14 - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE 14.1 L'Universita' Bocconi svolge la propria attivita' attraverso la coordinata azione delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate. 14.2 Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca: - le Facolta'; - la Scuola di Direzione Aziendale; - le Scuole di specializzazione; - i Dipartimenti; - gli Istituti; - i Centri e gli Organismi di ricerca; - le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. Le Facolta' e i corsi di laurea sono individuati nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente statuto. Tale tabella puo' essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli delle Facolta' interessate e sentito il Senato Accademico. 14.3 Appartengono alle strutture di servizio: - la Biblioteca; - le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca. 14.4 Appartengono alle strutture amministrative: - la Direzione Generale e la Direzione Amministrativa; - le Vice Direzioni; - i servizi e gli uffici dell'amministrazione universitaria. ART. 15 - LE FACOLTA' 15.1 Alle Facolta' competono le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e, in collaborazione con i Dipartimenti interessati anche di altre Universita', di dottore di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 15.2 Alle Facolta' competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. ART. 16 - ORGANI DELLE FACOLTA' 16.1 Sono organi delle Facolta': - il Consiglio di Facolta'; - il Preside; - i Consigli di corso di laurea e di diploma; - i Direttori dei corsi di laurea e di diploma. ART. 17 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Composizione 17.1 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside che lo presiede, dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza dei Ricercatori, in numero di tre. 17.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio di Facolta', con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta. 17.3 Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine del giorno ne richiedessero la presenza, i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuola dell'Universita'. 17.4 Le funzioni di segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari della Facolta'. 17.5 le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta' deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo. ART. 18 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Competenze 18.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria. 18.2 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi; b) eleggere, nel caso di attivazione di piu' Facolta', il Preside, richiedendone la nomina al Consiglio di Amministrazione; c) proporre al Consiglio di Amministrazione: - le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi dell'"Universita'"; - gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le nomine dei Professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo; - gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a Professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; - le nomine per le cariche negli organi direttivi delle Scuole, dei Dipartimenti, degli Istituti e dei Centri di Ricerca, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; d) formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato Accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo; e) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su: - le proposte di modifiche statutarie per le materie relative all'Ordinamento didattico; - le proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca. ART. 19 - PRESIDI DI FACOLTA' 19.1 Il Preside di Facolta', nel caso di attivazione di piu' Facolta', e' eletto dal Consiglio di Facolta' e nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un biennio e puo' essere confermato. 19.2 Il Preside: - rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'; - convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; - e' membro di diritto del Senato Accademico; - esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento. ART. 20 - CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA 20.1 Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di laurea o corsi di diploma possono essere istituiti consigli di corso di laurea o di diploma. 20.2 Essi sono disciplinati: nel regolamento generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalita' di funzionamento; nel regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze. ART. 21 - DIRETTORI DEI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA 21.1 I Direttori dei corsi di laurea e di diploma sono nominati dal Consiglio di Facolta' di afferenza, su proposta dei Docenti che compongono il rispettivo Consiglio di corso di laurea o di diploma e sentito il parere del Rettore. La durata della carica e le possibilita' di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo. ART.22 - LA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE 22.1 Alla Scuola di Direzione Aziendale, di seguito denominata SDA, compete di promuovere e organizzare le attivita' didattiche e di formazione post-laurea e post-esperienza attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione. 22.2 La SDA opera con le modalita' previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli organi della Scuola stessa. 22.3 La SDA opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; la sua struttura amministrativa e' parte della struttura amministrativa dell'"Universita'" e riferisce al Direttore Generale; il suo bilancio e' parte del bilancio dell'Universita'. ART. 23 - ORGANI DELLA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE 23.1 Competenze, composizione e modalita' di funzionamento degli organi della SDA sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo. ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 24.1 Per le attivita' di formazione rivolte ai laureati e finalizzate al conseguimento della qualifica di specialista possono essere istituite le Scuole di specializzazione. 24.2 Sono organi della Scuola di specializzazione: - il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, tra i componenti il Consiglio della Scuola; - il Consiglio della Scuola, composto dai titolari degli insegnamenti afferenti alla Scuola. 24.3 Le Scuole di specializzazione sono disciplinate: - per l'organizzazione, nel Regolamento generale di Ateneo; - per l'ordinamento didattico, nel Regolamento didattico di Ateneo. ART. 25 - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE POST-LAUREA 25.1 Per soddisfare le esigenze di formazione post-laurea possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e Organismi, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea. 25.2 I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facolta' e sentito il Senato Accademico. 25.3 Le modalita' per il funzionamento dei corsi medesimi sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione che prevede altresi' l'ordinamento dei corsi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo. ART. 26 - DIPARTIMENTI E ISTITUTI 26.1 I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno all'attivita' didattica. 26.2 Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' Facolta'. 26.3 I Professori e i Ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto. 26.4 Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto: - il Direttore; - il Consiglio e la Giunta di Dipartimento o di Istituto. 26.5 L'istituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel Regolamento generale dell'Ateneo. ART. 27 - CENTRI DI RICERCA 27.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi. 27.2 L'"Universita'" puo' istituire centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facolta' o del Senato Accademico; l'organizzazione dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. 27.3 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, puo' istituire appositi organi per il coordinamento dell'attivita' dei Centri di Ricerca. ART. 28 - STRUTTURE DI SERVIZIO - La Biblioteca 28.1 La Biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca; e' articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale. 28.2 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. ART. 29 - STRUTTURE AMMINISTRATIVE 29.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal Consiglio di Amministrazione. 29.2 Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale e' attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 29.3 Il Direttore Generale: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; b) esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; d) e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo; e) sovraintende alla attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; f) assicura le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo dalla normativa in materia universitaria; g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; h) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione. 29.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, puo' delegare alcune funzioni del Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto concerne quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto. 29.5 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, puo' altresi' nominare un Direttore Amministrativo specificandone compiti e attribuzioni. CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA ART. 30 - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA - Individuazione 30.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'"Universita'": - il Consiglio degli Studenti; - il Comitato di valutazione di Ateneo; - il Collegio dei revisori dei Conti. 30.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell'"Universita'" sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo. ART. 31 - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 31.1 Il Consiglio degli Studenti e' organo consultivo dell'"Universita'" e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 31.2 In particolare il Consiglio degli Studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 31.3 Il Consiglio degli Studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in "Universita'" e per il quale e' prevista la partecipazione degli studenti. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni. ART. 32 - COMITATO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 32.1 Il Comitato di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione. 32.2 Esso opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'"Universita'" ai quali si riferisce con relazione annuale. 32.3 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Comitato di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo. ART. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 33.1 Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'"Istituto Javotte Bocconi". Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione dei Laureati dell'Universita' Bocconi (ALUB). 33.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e' nominato dall'"Istituto Javotte Bocconi" tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. CAPO V - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO ART. 34 - INSEGNAMENTI E ATTIVITA' DIDATTICA 34.1 L'"Universita'" soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con Professori e Ricercatori di ruolo e con Professori a contratto. 34.2 I contratti possono essere stipulati con Docenti e Ricercatori di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. 34.3 I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'"Universita'" che li stipula. 34.4 Da tali contratti deve risultare: a) la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi. ART. 35 - PROFESSORI E RICERCATORI: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 35.1 I Professori e i Ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facolta' interessate, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento dei Docenti e dei Ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. 35.2 I posti di ruolo dei Professori e Ricercatori dell'"Universita'", attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B. Tale organico puo' essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli delle Facolta' interessate e sentito il Senato Accademico. 35.3 Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo dell'"Universita'" e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori e i Ricercatori di ruolo delle Universita' statali. Le disposizioni riguardanti i Ricercatori universitari si intendono estese agli Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 36.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'"Universita'" puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'"Universita'". ART. 37 - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 37.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti. 37.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato. CAPO VI - STUDENTI ART. 38 - AMMISSIONE 38.1 Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere delle Facolta' interessate e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso, nonche' le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. ART. 39 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 39.1 L'"Universita'" promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento. ART. 40 - DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI 40.1 L'"Universita'", nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'"Universita'" e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziali. 40.2 L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale. ART. 41 - ATTIVITA' SPORTIVE E COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 41.1 L'"Universita'" collabora alla promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attivita' si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'"Universita'". 41.2 Presso l'"Universita'" e' costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attivita' sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico. L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel regolamento generale di Ateneo. ART. 42 - COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' 42.1 L'"Universita'" puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. 42.2 Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato. CAPO VII - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI ART. 43 - FACOLTA' E PRESIDI 43.1 In caso di attivazione di una sola Facolta' le funzioni di Preside della Facolta' sono svolte dal Rettore, nominato ai sensi dell'art. 12.1 del presente statuto. ART. 44 - DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA 44.1 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina e' ad essi demandata, le norme vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo. Pertanto, in materia di ordinamento dei programmi didattici continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del Regolamento didattico d'Ateneo, le disposizioni del precedente Statuto approvato con R.D. 8 marzo 1925, n. 547 e successive modificazioni. 44.2 Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica degli Organi Centrali di governo, previsti dagli articoli da 5 a 12 del presente Statuto, si applicano a decorrere dalla prima scadenza degli Organi attualmente in carica. Le disposizioni relative alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti (art. 33) si applicano a decorrere dall'approvazione del rendiconto del 1998. ART. 45 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Quando l'"Universita'" dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto all'Istituto Javotte Bocconi". ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. TABELLA A - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 14 (STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE) FACOLTA' ECONOMIA Corso di laurea in Economia Aziendale Corso di laurea in Economia Politica Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari Corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali Corso di laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa TABELLA B - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 35 (PROFESSORI E RICERCATORI: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO) Organico Professori e Ricercatori Posti di ruolo di Professori di prima fascia (Ordinari) n. 58 Posti di ruolo di Professori di seconda fascia (Associati) n. 65 Posti di ruolo di Ricercatori Universitari n. 100 Posti di assistenti del ruolo ad esaurimento n. 3 Posti di assistenti interni del ruolo ad esaurimento n. 1