Art. 2. Uffici soppressi 1. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate di cui all'art. 1 sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle localita' sede dei predetti uffici. Alla data di attivazione della sezione staccata di Castel di Sangro, sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro ivi operanti. 2. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, sono soppressi l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della Direzione regionale delle entrate operanti a L'Aquila.