Art. 2.
                           Uffici soppressi
  1.  Alla data  di attivazione  degli  uffici delle  entrate di  cui
all'art.  1  sono soppressi  gli  uffici  distrettuali delle  imposte
dirette e gli  uffici del registro operanti nelle  localita' sede dei
predetti uffici. Alla  data di attivazione della  sezione staccata di
Castel di Sangro, sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte
dirette e l'ufficio del registro ivi operanti.
  2.  Alla data  di attivazione  degli  uffici delle  entrate di  cui
all'art. 1, comma 2, sono soppressi l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  e  la  sezione  staccata della  Direzione  regionale  delle
entrate operanti a L'Aquila.