IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli  articoli 16, 17  e 18  del decreto del  Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista  la   motivata  richiesta  della  regione   Campania  per  la
fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;
  Ritenuto  che  per  il  completamento e/o  la  realizzazione  degli
interventi  atti  a riportare  a  norma  la situazione  possa  essere
consentito un ulteriore, limitato tempo  per la concessione di deroga
per il parametro fluoro;
  Su conforme parere  della terza sezione del  Consiglio superiore di
sanita' espresso in data 21 gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La deroga  ai requisiti  di qualita'  delle acque  destinate al
consumo  umano che  puo' essere  disposta dalla  regione Campania  ai
sensi  degli  articoli 17  e  18  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236, non  puo'  superare il  valore
massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.
  2. La deroga di  cui al comma 1 non puo'  essere disposta per acque
destinate al consumo umano che vengano  attinte, in tutto o in parte,
da captazioni che  entrino in funzione dopo la  data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.