IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Vista la motivata richiesta della regione Campania per la fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro; Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroga per il parametro fluoro; Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 21 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2. 2. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere disposta per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.