Art. 2.
  1. Il  parametro, con  rispettivo valore  massimo ammissibile  e le
relative osservazioni, individuato ai  sensi dell'art. 16 del decreto
del  Presidente  della Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236,  e'  il
seguente:
  Fluoro  (mg/l)   F - 3 da 1,4 VMA variabile secondo  la temperatura
media dell'aria (da 8 fino a 30 C) nella zona geografica considerata.