Art. 2. 1. Il parametro, con rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' il seguente: Fluoro (mg/l) F - 3 da 1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 C) nella zona geografica considerata.