Art. 3.
  1. Fermo restando il valore  massimo ammissibile di cui all'art. 2,
nell'esercizio dei  poteri di deroga  di cui all'art. 18  del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione di
cui all'art.  1 e'  tenuta, in  relazione alle  specifiche situazioni
locali, ad  adottare i  valori che  assicurino l'erogazione  di acqua
della  migliore qualita'  possibile  ed il  rientro tempestivo  nella
norma.