Art. 4. 1. L' esercizio della deroga, comunque limitata nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. La deroga puo' essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idricopotabile dell'acquedotto vesuviano - nei comuni di Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano - nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.