Art. 4.
  1. L'  esercizio della deroga, comunque  limitata nell'ambito delle
prescrizioni  di  cui  agli  articoli  1 e  2,  e'  subordinato  alla
osservanza  delle  disposizioni di  cui  all'art.  18, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2. La  deroga puo' essere  concessa per attuare e/o  completare gli
interventi   necessari   per   riportare  a   norma   la   situazione
dell'approvvigionamento  idricopotabile  dell'acquedotto vesuviano  -
nei  comuni  di Torre  del  Greco,  S.  Giorgio a  Cremano,  Portici,
Ercolano  - nel  minor tempo  possibile e  comunque non  oltre il  31
dicembre 1999.