Art. 5. 1. Il provvedimento di deroga ed il relativo piano di intervento e' trasmesso nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente una relazione tecnicoamministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente effettueranno congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1998 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'ambiente Ronchi