Art. 5.
  1. Il provvedimento di deroga ed il relativo piano di intervento e'
trasmesso  nel rispetto  delle  modalita' previste  dall'art. 18  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.  La  regione Campania,  oltre  ad  un dettagliato  programma  di
esecuzione  dei  lavori,  trasmettera' trimestralmente  ai  Ministeri
della  sanita' e  dell'ambiente  una relazione  tecnicoamministrativa
sulla  situazione relativa  all'attuazione del  piano di  risanamento
previsto.
  I   Ministeri   della   sanita'   e   dell'ambiente   effettueranno
congiuntamente   una  valutazione   trimestrale,  sulla   base  della
documentazione  trasmessa dalla  regione, dello  stato di  attuazione
degli   interventi,   anche    con   l'eventuale   effettuazione   di
sopralluoghi.
  Il  presente   decreto  entra  in   vigore  il  giorno   della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1998
                                         Il Ministro della sanita'
                                                    Bindi
 Il Ministro dell'ambiente
           Ronchi