IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina di tributi locali; Visto in particolare, l'art. 42, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 1998, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1; Visto il comma 4 del predetto art. 42 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la conferenza Statoregioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato; Visto l'art. 42, comma 7, del citato decreto- legislativo n. 446/1997; Ritenuto che sia necessario provvedere alla determinazione di quanto previsto dalle norme sopra indicate; Sentita la conferenza Statoregioni; Decreta: Art. 1. 1. L'ammontare presunto delle eccedenze annuali di risorse delle regioni a statuto ordinario derivanti dal maggior gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate, secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono prelevate, in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno 1998, dal conto di Tesoreria centrale "IRAP-Erario" per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. Alla riassegnazione delle eccedenze di cui al comma 1 al fondo di compensazione interregionale si provvede entro il tetto massimo delle presunte minori entrate delle regioni a statuto ordinario calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate secondo i criteri di determinazione stabiliti dal predetto art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 3. La determinazione definitiva delle eccedenze o delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'IRAP realizzato dalle medesime regioni giusta comunicazione del Ministero delle finanze che tiene anche conto dei dati trasmessi dalle altre amministrazioni interessate. 4. L'importo derivante dalla differenza tra le eccedenze delle singole regioni calcolate in via definitiva rispetto a quelle calcolate in via provvisoria e' versato, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato con le modalita' indicate al comma 1, per essere riassegnato al Fondo di compensazione interregionale per concorrere alla regolazione definitiva delle minori entrate registrate dalle regioni.