Art. 2.
  Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di
identificazione   indicati  nel   decreto  ministeriale   sopracitato
l'elevazione dell'altezza massima  di caduta, nonche' il  numero e la
data del presente decreto.
  Restano  invariate  le  restanti  parti  del  decreto  ministeriale
sopracitato (n. 37/1997).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro