Art. 2. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato l'elevazione dell'altezza massima di caduta, nonche' il numero e la data del presente decreto. Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato (n. 37/1997). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 1998 Il comandante generale: Ferraro