Art. 2. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale 29/1996 citato in premessa l'incremento della portata da 50 a 51 e da 100 a 102 persone ed essere installato ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare nonche' il numero e la data del presente decreto. Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale suddetto (n. 29/1996). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 1998 Il comandante generale: Ferraro