Art. 2.
  Su ciascun  esemplare dovranno essere marcati,  oltre agli elementi
di identificazione  indicati nel decreto ministeriale  29/1996 citato
in premessa  l'incremento della  portata da 50  a 51 e  da 100  a 102
persone  ed essere  installato ad  un'altezza  massima di  18 mt  dal
livello del mare nonche' il numero e la data del presente decreto.
  Restano  invariate  le  restanti  parti  del  decreto  ministeriale
suddetto (n. 29/1996).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro