Art. 2.
  1.  Dopo il  comma  1 dell'art.  4 dell'ordinanza  n.  2741 del  30
gennaio 1998 e' inserito il seguente comma 1-bis:
  "1-bis. I  commissari delegati provvedono altresi'  ad assegnare ai
soggetti proprietari  alla data  del 26  settembre 1997  di immobili,
danneggiati, in modo  significativo, contributi fino al  50 per cento
del  costo della  riparazione compreso  il miglioramento  sismico con
priorita'  per le  abitazioni principali  che risultino  totalmente o
parzialmente inagibili".
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano