Art. 2. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 e' inserito il seguente comma 1-bis: "1-bis. I commissari delegati provvedono altresi' ad assegnare ai soggetti proprietari alla data del 26 settembre 1997 di immobili, danneggiati, in modo significativo, contributi fino al 50 per cento del costo della riparazione compreso il miglioramento sismico con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1998 Il Ministro: Napolitano