Art. 2. 1. Il commissario delegato, sulla base di una aggiornata ricognizione delle situazioni di dissesto e della conseguente individuazione di priorita', adotta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, designando i soggetti attuatori di ciascun intervento. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza, sia attivati che da attivare a cura di altre amministrazioni competenti, e comprende le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi nonche' gli interventi relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua previa rimozione degli ostacoli al normale deflusso idraulico. 2. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento e delle relative fonti di finanziamento, preliminarmente alla sua attuazione e' sottoposto alla presa d'atto del dipartimento della protezione civile entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Nei territori ricompresi nel piano degli interventi la regione dovra' provvedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle relative misure di salvaguardia previste dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.