Art. 2.
  1.  Il   commissario  delegato,   sulla  base  di   una  aggiornata
ricognizione  delle  situazioni  di   dissesto  e  della  conseguente
individuazione di  priorita', adotta, entro trenta  giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale un
piano  di   interventi  infrastrutturali   d'emergenza  e   di  prima
sistemazione  idrogeologica,  designando   i  soggetti  attuatori  di
ciascun   intervento.  Il   piano   tiene   conto  degli   interventi
d'emergenza,  sia   attivati  che  da   attivare  a  cura   di  altre
amministrazioni  competenti,  e  comprende   le  opere  necessarie  a
prevenire il  ripetersi dei rischi  e danni  per le popolazioni  e le
infrastrutture   in  concomitanza   di  eventi   analoghi  a   quelli
verificatisi nonche'  gli interventi  relativi alla  sistemazione dei
corsi  d'acqua previa  rimozione degli  ostacoli al  normale deflusso
idraulico.
  2. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento
e  delle relative  fonti di  finanziamento, preliminarmente  alla sua
attuazione  e' sottoposto  alla presa  d'atto del  dipartimento della
protezione  civile   entro  quarantacinque   giorni  dalla   data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3. Nei territori  ricompresi nel piano degli  interventi la regione
dovra' provvedere,  entro novanta giorni dalla  data di pubblicazione
della  presente ordinanza  alla perimetrazione  delle aree  a rischio
idrogeologico e  alla adozione delle relative  misure di salvaguardia
previste dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.