Art. 3.
  1. Per gli interventi di cui all'art. 3, la regione Basilicata, nel
limite di 20 miliardi di lire,  e' autorizzata a contrarre mutui, per
un  periodo di  anni  venti,  in deroga  ai  limiti di  indebitamento
stabiliti dalla normativa vigente.
  2. Il Dipartimento della  protezione civile concorre con contributi
ventennali nel limite massimo di  lire 1250 milioni annui a decorrere
dal 1998 e sino al 2017.
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della
autorizzazione di  spesa di  cui al decreto-legge  3 maggio  1991, n.
142, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 luglio  1991, n.
195, cosi' come  determinato dalla tabella C della  legge 27 dicembre
1997, n.  450, volta ad  assicurare il finanziamento del  Fondo della
protezione civile.