Art. 4.
  1. I  soggetti attuatori,  per la  redazione dei  progetti relativi
agli  interventi   del  piano,   possono  affidare  anche   a  liberi
professionisti, specifici  incarichi avvalendosi, ove  occorra, delle
deroghe di cui al successivo art. 5.
  2. Il commissario delegato, approva i progetti previa conferenza di
servizi  da  attuarsi entro  sette  giorni  dalla disponibilita'  dei
progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante
di una amministrazione invitata sia  risultato assente o comunque non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo dalla  loro presenza e  dalla adeguatezza dei  poteri di
rappresentanza.  Il dissenso  manifestato  in sede  di conferenza  di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le
specifiche indicazioni  progettuali necessarie al  fine dell'assenso.
Il commissario  delegato puo' comunque assumere  la determinazione di
conclusione positiva del procedimento.  Nel caso di motivato dissenso
espresso  da  una  amministrazione preposta  alla  tutela  ambientale
paesaggisticoterritoriale,  del  patrimonio storicoartistico  o  alla
tutela della salute dei  cittadini, la determinazione del commissario
delegato o del soggetto attuatore  e' subordinata, in deroga all'art.
14,  comma 4,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, come  sostituito
dall'art.  17,  comma  3,  della   legge  15  maggio  1997,  n.  127,
all'assenso  del  Ministro  competente   che  deve  esprimersi  entro
quindici giorni dalla richiesta.
  3. I  pareri, visti e  nullaosta relativi agli  interventi previsti
nel piano  che si  dovessero rendere necessari  anche successivamente
alla  conferenza di  servizi di  cui al  comma precedente,  in deroga
all'art. 17,  comma 24, della  legge 15  maggio 1997, n.  127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora  entro tale termine non siano  resi si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.