Art. 4. 1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti, specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 5. 2. Il commissario delegato, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.