Art. 5.
  1. Gli  interventi previsti  dal piano di  cui all'art.  3, possono
essere affidati  a trattativa privata  invitando un numero  di ditte,
aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque, salve altre piu'
celeri forme di affidamento.
  2. La consegna dei lavori  deve avvenire entro novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della   presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Per  l'affidamento  dei  servizi   di  cui  all'art.  5,  delle
progettazioni  e  dei  lavori  di  cui  alla  presente  ordinanza  e'
autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
  regio decreto  25 maggio  1895, n.  350, articoli  8, 9,  10 ultimo
comma, 27, 8, 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
  regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
  legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
  legge 7  agosto 1990, n.  241, articoli 14,  16 e 17,  e successive
modificazioni;
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;
  decreto legislativo 19  dicembre 1991, n. 406 articoli 1,  3, 4, 9,
27, 28 e 29;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216,  articolo 6, comma 5,  ed articoli 16, 17,  19, 20, 21,
24, 25, 28, 29 e 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n.  157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 22, 23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.