Art. 6. 1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.