Art. 6.
  1. Il commissario  delegato, per le occupazioni d'urgenza  e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello
stato  di consistenza  e del  verbale di  immissione in  possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni.