Art. 2.
  1. I  sindaci dei comuni  di cui  all'allegato III del  decreto del
Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate
dalle regioni ai sensi degli articoli  3 e 9 dei decreti del Ministro
dell'ambiente del  20 maggio  1991, adottano  le misure  adeguate, ai
sensi delle leggi sanitarie, per  la prevenzione e la riduzione delle
emissioni  inquinanti,   qualora  sia  accertato  o   prevedibile  il
superamento  dei  limiti  e  degli obiettivi  di  qualita'  dell'aria
stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.