Art. 3.
  1. Le  imprese e gli  enti pubblici  con singole unita'  locali con
piu' di 300 dipendenti e le  imprese con complessivamente piu' di 800
addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il
piano degli spostamenti casalavoro  del proprio personale dipendente,
individuando a tal fine un responsabile della mobilita' aziendale. Il
piano e' finalizzato  alla riduzione dell'uso del  mezzo di trasporto
privato individuale e ad una  migliore organizzazione degli orari per
limitare la congestione del traffico.
  2. Il piano viene trasmesso al  comune entro il 31 dicembre di ogni
anno.  Entro  i successivi  sessanta  giorni  il comune  stipula  con
l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma
per l'applicazione del piano.
  Il  piano  viene aggiornato  con  un  rapporto annuale  che  dovra'
contenere  la  descrizione  delle  misure  adottate  ed  i  risultati
raggiunti.
  3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso
l'ufficio  tecnico  del traffico,  una  struttura  di supporto  e  di
coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantiene
i  collegamenti  con le  amministrazioni  comunali  e le  aziende  di
trasporto.
  Le imprese  e gli enti  con singole unita'  locali con meno  di 300
dipendenti  possono   individuare  i  responsabili   della  mobilita'
aziendale ed  usufruire della  struttura di supporto.  Tale struttura
potra' avvalersi di consulenze esterne.