Art. 3. 1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unita' locali con piu' di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casalavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilita' aziendale. Il piano e' finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico. 2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra' contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti. 3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilita' aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potra' avvalersi di consulenze esterne.