Art. 4. 1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 2 incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonche' a promuovere e sostenere forme di multiproprieta' delle autovetture destinate ad essere utilizzate da piu' persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi. 2. Le incentivazioni e le misure di cui al comma 1 sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprieta' avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.