Art. 4.
  1. I comuni di cui al  comma 1 dell'art. 2 incentivano associazioni
o imprese  ad organizzare  servizi di  uso collettivo  ottimale delle
autovetture,   nonche'   a   promuovere    e   sostenere   forme   di
multiproprieta' delle  autovetture destinate ad essere  utilizzate da
piu' persone,  dietro pagamento di  una quota proporzionale  al tempo
d'uso ed ai chilometri percorsi.
  2. Le incentivazioni e  le misure di cui al comma  1 sono ammesse a
condizione che  i servizi di  uso collettivo  ottimale e le  forme di
multiproprieta'  avvengano  con  autoveicoli elettrici,  ibridi,  con
alimentazioni  a  gas  naturale  o  GPL  dotati  di  dispositivo  per
l'abbattimento delle  emissioni inquinanti, o immatricolati  ai sensi
della direttiva 94/12/CEE.